IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli
scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro,  delle  funzioni  gia' attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'umanime   parere   della   commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti:  nel  caso  in specie continuata inattivita'
dell'assemblea   della   societa'  cooperativa  "Italservice  '95"  a
responsabilita' limitata, con sede in Milano;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1o marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della
cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale  in  data 9 febbraio 1999 di ispezione ordinaria
eseguita  sull'attivita' della societa' cooperativa "Italservice '95"
a responsabilita' limitata, con sede in Milano, da cui risulta che la
medesima  trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice
civile  e  dall'art.  2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400,
perche' sussistono le seguenti cause: l'impossibilita' di raggiungere
gli  scopi  per  cui  e'  stata  costituita,  il mancato deposito dei
bilanci  d'esercizio al 30 giugno 1997, al 30 giugno 1998 e l'assenza
di patrimonio da liquidare;
  Visto  il  parere  favorevole  della  commissione  centrale  per le
cooperative  di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127,
datato 22 maggio 2000;
                              Decreta:
  La   societa'   cooperativa  "Italservice  '95"  a  responsabilita'
limitata,  con sede in Milano, costituita per rogito del notaio dott.
Silvano  Squizzato  di  Milano  in data 24 maggio 1995, repertorio n.
166491/6984,  registro  societa'  n.  354949,  tribunale  di  Milano,
posizione  B.U.S.C.  n.  15637/273201  e'  sciolta, senza dar luogo a
nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice
civile,  primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della
legge  31  gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1 della legge 17
luglio  1975, n. 400, per il mancato deposito dei bilanci d'esercizio
al  30  giugno 1997, al 30 giugno 1998 e perche' risulta l'assenza di
patrimonio da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 5 luglio 2000
                                           p. Il dirigente: Cicchitti