IL DIRETTORE GENERALE
                     delle politiche agricole ed
                      agroindustriali nazionali
  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143, recante
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante:
"Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Considerato  che  la  commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971  nella riunione del 28 settembre 1999 ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle
varieta'  indicate  nel  dispositivo,  come risulta dal verbale della
riunione stessa approvato nella seduta del 6 ottobre 2000;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a  quello  della  iscrizione medesima, le seguenti varieta' di specie
agrarie  la  cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:
  Specie e varieta':
    Frumento  duro  -  Sorrento,  responsabile della conservazione in
purezza:  Pioneer  Hi-Bred Italia - Sissa (PR) e Pioneer Hi-Bred Int.
Inc. - Johnston (USA).
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 12 giugno 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio
    Il  presente  decreto  non  e'  soggetto  al "Visto" di controllo
preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi
dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.