IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista   l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Carbosulcis,  tendente  ad
ottenere    la   proroga   della   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  ristrutturazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 14 aprile 1997, e successivi,
con  i  quali  e'  stato  concesso, a decorrere dal 5 luglio 1996, il
suddetto trattamento;
  Visto  il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, con il quale
e'  stato  approvato il programma di ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 ottobre
1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Carbosulcis,  con  sede  in  Gonnessa  (Cagliari),  unita' di
Miniera  Monte  Sinni  (Cagliari) (NID 0020CA0131), per un massimo di
296  unita' lavorative, per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 luglio
2000.
  Istanza  aziendale  presentata  il  5 gennaio 2000 con decorrenza 5
gennaio 2000.
  Delibera  CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  Il  periodo  e'  concesso  anche in deroga al limite massimo di cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge n. 223/1991, relativamente alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale,   verifichera'  il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 giugno 2000
                                         Il direttore generale: Daddi