IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il
riordino   degli   istituti  zooprofilattici  sperimentali,  a  norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  l'art.  11, comma 1, della legge 18 maggio 1995, n. 187, che
prevede  l'assegnazione  diretta all'Ospedale Bambino Gesu', a valere
sulle  quote  del  Fondo sanitario nazionale di parte corrente, delle
somme dovute per prestazioni sanitarie rese dallo stesso Ospedale;
  Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  1,  comma  143, della predetta legge n. 662/1996, in
base  ai  quale  sono  state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del Servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  che  demanda  al  C.I.P.E., su proposta del Ministero della
sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione
annuale  alle  regioni  e  province  autonome,  delle quote del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le province autonome di Trento e
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994  e  dell'art.  1, comma 144, della citata legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato;
  Visto  il piano sanitario nazionale 1998-2000 recante gli obiettivi
del  Servizio  sanitario nazionale e la determinazione dei livelli di
assistenza per la quota capitaria;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000) ed in particolare l'art. 30, comma 18, che fissa in
117.129 miliardi di lire l'importo massimo per il finanziamento della
spesa del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2000;
  Visto  l'art.  6, comma 19, della legge sopra citata che riduce per
l'anno  2000  il  Fondo  sanitario  nazionale di parte corrente, gia'
previsto  nella  tabella C della medesima legge in 46.469 miliardi di
lire, in misura pari a 542 miliardi di lire;
  Viste  le  proposte del Ministro della sanita' in data 1 e 10 marzo
2000   concernenti  l'assegnazione  alle  regioni  interessate  delle
disponibilita'  del  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente
dell'anno 2000, nonche' la finalizzazione di alcuni importi specifici
di cui:
    a) 976,5  miliardi  di  lire  per il finanziamento di attivita' a
destinazione vincolata di cui:
      190 miliardi di lire da assegnare alla Croce rossa italiana;
      200   miliardi  di  lire  per  quote  destinate  agli  istituti
zooprofilattici  sperimentali,  ripartite  per  il  50%  con  criteri
funzionali e per l'altro 50% con criteri territoriali;
    b) 1.394  miliardi  di  lire per il perseguimento di obiettivi di
carattere  prioritario  e  di  rilievo nazionale a norma dell'art. 34
della  legge  n. 662/1996, in conformita' a quanto previsto dal Piano
sanitario nazionale per il triennio 1998-2000;
    c) 158,5  miliardi di lire per l'accantonamento da utilizzare per
il finanziamento straordinario di interventi sanitari in concomitanza
del   Giubileo,  per  gli  adempimenti  connessi  alla  sentenza  del
Consiglio  di  Stato  n. 274/1992, per le coperture di spese connesse
all'abbattimento  di  animali  infetti  e  per eventuali programmi di
sviluppo;
  Visto  il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-regioni
nelle sedute del 18 febbraio e del 2 marzo 2000;
  Ritenuto   necessario   attivare   un  attento  monitoraggio  della
situazione  finanziaria  della Croce Rossa Italiana, acquisendo a tal
fine anche uno specifico piano di risanamento finanziario;
                              Delibera:
  A  valere  sulle  complessive  disponibilita' finanziarie del Fondo
sanitario  nazionale  2000  -  parte  corrente - ammontanti a 117.129
miliardi di lire:
    a) il  fabbisogno  totale  e'  fissato in 114.379,706 miliardi di
lire:  tale  importo e' ripartito tra le regioni e province autonome,
secondo  quanto  indicato nell'allegata tabella (all. 1) che fa parte
integrante della presente delibera;
    b) l'importo  di  190  miliardi  di  lire e' assegnato alla Croce
rossa italiana;
    c) l'importo  di  220,294  miliardi  di  lire  e'  assegnato all'
Ospedale Bambino Gesu';
    d) l'importo  di  200 miliardi di lire e' assegnato agli istituti
zooprofilattici  sperimentali, secondo quanto riportato nell'allegata
tabella (all. 2) che fa parte integrante della presente delibera.
  Resta  accantonata  la somma di 2.139 miliardi di lire in attesa di
puntuali proposte da parte del Ministero della sanita'.
  Il Ministero della sanita' dovra' porre in essere un'attenta azione
di  verifica sulla situazione economico finanziaria della Croce rossa
italiana, acquisendo uno specifico piano di risanamento finanziario.
    Roma, 25 maggio 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 12 luglio 2000
Registro  n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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