Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali
                              Al  Ministero dell'industria, commercio
                              ed artigianato
                              Al  Ministero  dell'ambiente - Servizio
                              A.R.S.
                              Agli  assessorati all'agricoltura delle
                              regioni  e  delle  province autonome di
                              Trento e Bolzano
                              Agli  assessorati  alla  sanita'  delle
                              regioni  e  delle  province autonome di
                              Trento e Bolzano
                              Alla Agrofarma
                              All'Unionchimica
                              Alla Confagricoltura
                              Alla Coldiretti
                              Alla Confagricoltori
                              Alla Confcoltivatori
                              Alla Copagri
                              Agli operatori interessati
                                  e, per conoscenza:
                              Ai  commissari  di  Governo  presso  le
                              regioni
                              All'ufficio di gabinetto
                              Alla  segreteria del Sottosegretario di
                              Stato
Premessa.
  Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995)
che  ha  dato  attuazione  alla  direttiva  91/414/CEE  in materia di
immissione  in  commercio  di  prodotti fitosanitari, ha disciplinato
all'art.  9  le  "estensioni  delle  autorizzazioni  ad utilizzazioni
minori"  per  prodotti  fitosanitari  gia'  autorizzati dal Ministero
della  sanita'  nel  rispetto  di  specifiche  condizioni  e  con  la
precisazione  che  le  richieste  di  estensione possono anche essere
presentate  da organi ufficiali o scientifici di ricerca impegnati in
attivita'  agricole,  da  organizzazioni  agricole professionali e da
utilizzatori professionali.
  Come  previsto,  altresi',  dal citato art. 9 si e' provveduto alla
definizione delle utilizzazioni minori di interesse agricolo, tramite
l'emanazione  del  decreto  ministeriale  16 settembre 1999 (Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1999).
  La presente circolare intende fornire precisazioni e chiarimenti in
merito  alle modalita' di presentazione delle domande per il rilascio
dell'autorizzazione all'estensione di impiego ad utilizzazioni minori
di  prodotti  fitosanitari  gia'  autorizzati, nonche' in merito alla
documentazione di supporto.
Presentazione delle domande.
  Si rammenta innanzitutto che per "utilizzazione minore di interesse
agricolo"  si  intende,  ai  fini  e  per  gli effetti del decreto 16
settembre 1999, l'impiego di prodotti fitosanitari per usi di piccola
scala  e  che  rivestono un'importanza economica minore rispetto agli
usi  per  i quali il prodotto fitosanitario risulta gia' autorizzato,
con  le  precisazioni  riportate  al  comma  2 dell'art. 1 del citato
decreto 16 settembre 1999.
  La  domanda  intesa  ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra deve
essere   redatta  in  lingua  italiana,  secondo  lo  schema  di  cui
all'appendice  A alla presente circolare, da presentare in bollo e in
copia conforme all'originale.
  La documentazione tecnico-scientifica da allegare in carta semplice
alla domanda riguarda:
    a)  i  residui  (allegato II, punto 6 e allegato III, punto 8 del
decreto   legislativo   n.  194/1995,  come  modificato  dal  decreto
ministeriale  28 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
8 del 12 gennaio 1998).
  Per  le  colture  minori  esiste  la  possibilita' di presentare un
numero  ridotto  di prove (quattro prove rappresentative dell'area di
coltivazione   proposta)   come   indicato   ai   punti   6.3  e  8.2
rispettivamente  all'allegato  II  relativo  alla  sostanza  attiva e
all'allegato  III  relativo al prodotto fitosanitario del sopracitato
decreto legislativo n. 194/1995.
  Si  sottolinea,  inoltre,  come  in condizioni di comparabilita' di
diversi  parametri,  tra  cui  le  pratiche agricole e le colture, e'
possibile  l'estrapolazione  dei  dati relativi a prove residui di un
prodotto condotte su una coltura ad un'altra, riducendo ulteriormente
la necessita' di prove per fissare il limite massimo di residuo.
  Gli   indirizzi   comunitari   piu'   recenti  sulle  modalita'  di
comparabilita'  ed  estrapolazione sono riportati nel documento della
commissione europea n. 7525/VI/95 rev. 5;
    b)  l'efficacia  agronomica  (allegato  III,  punto 6 del decreto
legislativo n. 194/1995);
    c)  documentazione  integrativa  (quale  ad  esempio  esposizione
dell'operatore, impatto ambientale etc.) o motivazioni che consentano
all'amministrazione  di  constatare che le condizioni di cui all'art.
4,  comma  1,  lettera  b),  punti 3, 4, 5 del decreto legislativo n.
194/1995 sono soddisfatte o che non vengono sostanzialmente ad essere
modificate dall'estensione.
  Qualora  esista  un comprovato interesse pubblico all'estensione ad
utilizzazione  minore  e non sussista l'accordo, previsto all'art. 9,
comma  2,  lettera f),  del  decreto  legislativo  n. 194/1995, con i
titolari  delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari contenenti
una  determinata  sostanza  attiva,  l'amministrazione  si riserva di
decidere  i  modi  per  valutare  le  richieste  e  se  del  caso gli
interventi  per  rendere  possibile l'uso in condizioni particolari e
controllate.  In  questo  caso  il  richiedente  che  non ha ottenuto
l'accordo   del  titolare  di  registrazione  e'  responsabile  dello
specifico impiego del formulato.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                Il Ministro: Veronesi