IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.  348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento recante
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n.  193, con la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  Cantina  sociale  dell'Adige
Fratta, fatta propria dalla regione Veneto con delibera di giunta del
4   maggio   l999,   intesa   ad  ottenere  il  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata dei vini "Merlara";
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
del  relativo  disciplinare  di  produzione  formulati  dal  comitato
stesso,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90
del 17 aprile 2000;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata  dei vini "Merlara" ed
all'approvazione  del relativo disciplinare di produzione dei vini in
argomento,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta
formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
"Merlara"   ed   e'   approvato,   nel  testo  annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione  le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia
2000.