IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           di concerto con
              i Ministri dell'interno, della giustizia,
                del lavoro e della previdenza sociale
                    e per la solidarieta' sociale
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto
1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico
suddetto,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 5;
  Vista  la  legge  30 settembre  1993,  n.  388, recante ratifica ed
esecuzione:
    a) del  protocollo  di  adesione  del  Governo  della  Repubblica
italiana  all'accordo  di  Schengen  del 14 giugno 1985 tra i Governi
degli  Stati  dell'Unione  economica  del  Benelux,  della Repubblica
federale   di   Germania   e   della  Repubblica  francese,  relativo
all'eliminazione  graduale  dei  controlli alle frontiere comuni, con
due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: "Accordo di Schengen";
    b) dell'accordo   di  adesione  della  Repubblica  italiana  alla
convenzione  del  19 giugno  1990  di  applicazione del summenzionato
accordo   di   Schengen,   di   seguito   indicata:  "Convenzione  di
applicazione", con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia
e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con
annessi  all'atto  finale,  il  processo  verbale  e la dichiarazione
comune  dei  Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della
firma  della  citata  convenzione del 1990, e la dichiarazione comune
relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
    c) dell'accordo  tra  il  Governo della Repubblica italiana ed il
Governo  della  Repubblica  francese  relativo  agli  articoli  2 e 3
dell'accordo  di  cui  alla  lettera  b),  tutti  firmati a Parigi il
27 novembre 1990;
  Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n.  209,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del  Trattato  di  Amsterdam  che  modifica  il  Trattato
sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee
ed  alcuni  atti  connessi,  con  allegato  e  protocolli,  fatto  ad
Amsterdam  il  2 ottobre  1997,  e del Protocollo allegato denominato
"acquis" di Schengen;
  Vista  la  direttiva  del Ministero dell'interno di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Sentiti  il  Ministro  per  le  politiche  comunitarie, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della
sanita';
  Considerato  che  l'articolo B del Protocollo precitato prevede che
l' "acquis" di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo,
si  applica  immediatamente  ai  Paesi  firmatari  degli  Accordi  di
Schengen;
  Considerato  quanto  previsto  dalla  "Istruzione consolare comune,
diretta   alle  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  di  prima
categoria  degli  Stati  parte  della  Convenzione  di  Schengen", di
seguito  indicata:  "I.C.C.", approvata dal comitato esecutivo per la
prima  volta  a  Parigi il 14 dicembre 1993 e modificata da ultimo il
28 aprile 1999;
  Considerato  che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n.
1,  parte II dell'I.C.C., sono autorizzati a soggiornare in esenzione
dall'obbligo  del  visto  fino  a  novanta giorni, solo per motivi di
turismo, affari, gara sportiva, invito e missione;
  Considerato che:
    1)  i  visti  d'ingresso  previsti  dagli  articoli 10 e 11 della
Convenzione   di   applicazione   sono   denominati  "visti  Schengen
uniformi", di seguito indicati: "V.S.U.", e si dividono in:
      visti   di   "tipo   A",   per  transito  aeroportuale,  validi
esclusivamente  per  il  transito  nelle  zone  internazionali  degli
aeroporti;
      visti  di  "tipo  B",  per  transito,  con validita' massima di
cinque giorni;
      visti  di "tipo C", per soggiorni di breve durata o di viaggio,
con validita' massima di novanta giorni;
    2)  i  visti  suddetti  possono  essere  limitati nella validita'
territoriale,  ai  sensi  dell'art.  5, comma 2, della Convenzione di
applicazione stessa, assumendo la denominazione di visti a "validita'
territoriale limitata", di seguito indicati: "V.T.L.";
    3)  i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di
applicazione  sono denominati "visti nazionali", di seguito indicati:
"V.N.",  e  che  tali  visti  di  lunga  durata,  di  "tipo D", hanno
validita' superiore a novanta giorni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le  tipologie  dei  visti  corrispondenti  ai  diversi  motivi
d'ingresso   sono:   adozione,  affari,  cure  mediche,  diplomatico,
familiare  al  seguito,  gara  sportiva,  inserimento nel mercato del
lavoro, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi
religiosi,    reingresso,    residenza   elettiva,   ricongiungimento
familiare,   studio,   transito  aeroportuale,  transito,  trasporto,
turismo, vacanze-lavoro.