IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 5; Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: "Accordo di Schengen"; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, di seguito indicata: "Convenzione di applicazione", con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b), tutti firmati a Parigi il 27 novembre 1990; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato "acquis" di Schengen; Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Sentiti il Ministro per le politiche comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanita'; Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l' "acquis" di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen; Considerato quanto previsto dalla "Istruzione consolare comune, diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria degli Stati parte della Convenzione di Schengen", di seguito indicata: "I.C.C.", approvata dal comitato esecutivo per la prima volta a Parigi il 14 dicembre 1993 e modificata da ultimo il 28 aprile 1999; Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n. 1, parte II dell'I.C.C., sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, solo per motivi di turismo, affari, gara sportiva, invito e missione; Considerato che: 1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione di applicazione sono denominati "visti Schengen uniformi", di seguito indicati: "V.S.U.", e si dividono in: visti di "tipo A", per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti; visti di "tipo B", per transito, con validita' massima di cinque giorni; visti di "tipo C", per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validita' massima di novanta giorni; 2) i visti suddetti possono essere limitati nella validita' territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione di applicazione stessa, assumendo la denominazione di visti a "validita' territoriale limitata", di seguito indicati: "V.T.L."; 3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di applicazione sono denominati "visti nazionali", di seguito indicati: "V.N.", e che tali visti di lunga durata, di "tipo D", hanno validita' superiore a novanta giorni; Decreta: Art. 1. 1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, inserimento nel mercato del lavoro, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.