IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il decreto dirigenziale 4 novembre 1996 con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Castelli Romani";
  Vista  la  sentenza  n.  2539/1999  con  la  quale il TAR del Lazio
Sezione  II  Ter, in accoglimento del ricorso n. 1764/1997 presentato
avverso  il  predetto  decreto di riconoscimento, da soggetti a vario
titolo  legittimati,  ha  disposto  l'annullamento dello stesso nella
parte  in  cui  delimita  l'area  diproduzione  escludendo quella dei
ricorrenti, eccependo la carenza d'istruttoria;
  Visto  il  decreto  direttoriale 29 febbraio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2000 - serie generale - n. 50, con il
quale  il  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  e'  stato  incaricato di effettuare entro il termine di novanta
giorni,  i  necessari  accertamenti atti a verificare la, sussistenza
dei  requisiti  previsti  dall'art.  3  del  regolamento CEE/823/87 e
all'art.  10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per quei territori
dei  quali  e'  stata richiesta l'inclusione nella zona di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani".
  Visto  il  decreto direttoriale 9 giugno 2000 con il quale e' stato
ulteriormente prorogato, al 20 luglio 2000, il termine fissato con il
decreto ministeriale 29 febbraio 2000;
  Vista  la  nota  n.  2964  del  21 giugno 2000, della regione Lazio
nonche'  la relazione predisposta dalla Commissione tecnica istituita
per  la  valutazione  del  possesso  dei  necessari requisiti di quei
territori  per  i  quali e' stata richiesta l'inclusione da parte dei
ricorrenti,  nell'area  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine controllata "Castelli Romani";
  Considerato che dalla predetta relazione si evince chiaramente come
le  condizioni  orografiche,  climatiche  e  pedologiche  delle  aree
territoriali  dei  comuni  ricorrenti  -  Gallicano  nel Lazio, Rocca
Massima,  Cisterna di Latina (localita Doganella di Ninfa), Aprilia -
a  suo tempo escluse dalla zona di produzione, differiscono da quelle
di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Castelli  Romani"  fatta eccezione per quella parte di territorio in
comune di Cisterna di Latina in localita' Doganella di Ninfa;
  Considerato   che   il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini, nella riunione del 19-20 luglio 2000,
ha   accolto  la  proposta  di  nuova  delimitazione  della  zona  di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Castelli   Romani",   ritenendo   esaustiva   la  relazione  tecnica
predisposta dalla Commissione sopra citata;
  Ritenuto  pertanto  di  doversi  procedere alla ridefinizione della
zona  di  produzione di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione
della   denominazione   di   origine  controllata  "Castelli  Romani"
riconosciuta con il decreto dirigenziale 4 novembre 1996;
                              Decreta:
                            Aricolo unico
  1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di  origine  controllata  "Castelli  Romani" riconosciuta con decreto
dirigenziale  4  novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n. 266 del 13 novembre 1996, e' sostituito con il
testo annesso al presente decreto.
  2. I  soggetti  che  intendono  porre  in commercio, a partire gia'
dalla  vendemmia  2000, i vini a denominazione di origine controllata
"Castelli  Romani"  provenienti  da  vigneti  ricadenti nella zona di
produzione,  relativa  alla localita' "Doganella di Ninfa" nel comune
di  Cisterna  di  Latina come definita all'art. 3 del disciplinare di
produzione annesso al presente decreto, devono effettuare la denuncia
dei  rispettivi  terreni  vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'Albo dei vigneti "Castelli Romani" entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
  3. Per   la   produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Castelli Romani" in deroga a quanto previsto all'art. 2
del  disciplinare di produzione di cui al decreto sopra citato e fino
a  tre  anni,  a partire dalla entrata in vigore del presente decreto
possono  essere  iscritti  a  titolo  transitorio, nell'Albo previsto
dall'art.  15  della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti di cui
al  comma precedente in cui siano presenti viti di vitigni diversi da
quelli indicati nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20%
il  totale  delle  viti  dei  vitigni  previsti per la produzione dei
citati vini.
  4. I  vigneti  denunciati  ai  sensi del precedente comma, solo per
l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo
previsto  dall'art.  15  della  legge  10 febbraio 1992, n. 164, se a
giudizio  degli  organi  tecnici  della  regione  Lazio,  le  denunce
risultino  sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione
stessa  non  abbia  potuto  effettuare, per dichiarata impossibilita'
tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa
vigente.  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di
cui  al  comma  precedente  sono  cancellati d'ufficio dal rispettivo
albo,  qualora  i  produttori  interessati  non abbiano provveduto ad
apportare  a  detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la
loro  composizione  ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
del  disciplinare di produzione approvato con il decreto dirigenziale
4   novembre   1996,  dandone  comunicazione  al  competente  ufficio
dell'assessorato dell'agricoltura.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 luglio 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio