IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto dirigenziale 4 novembre 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Castelli Romani"; Vista la sentenza n. 2539/1999 con la quale il TAR del Lazio Sezione II Ter, in accoglimento del ricorso n. 1764/1997 presentato avverso il predetto decreto di riconoscimento, da soggetti a vario titolo legittimati, ha disposto l'annullamento dello stesso nella parte in cui delimita l'area diproduzione escludendo quella dei ricorrenti, eccependo la carenza d'istruttoria; Visto il decreto direttoriale 29 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2000 - serie generale - n. 50, con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e' stato incaricato di effettuare entro il termine di novanta giorni, i necessari accertamenti atti a verificare la, sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento CEE/823/87 e all'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per quei territori dei quali e' stata richiesta l'inclusione nella zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani". Visto il decreto direttoriale 9 giugno 2000 con il quale e' stato ulteriormente prorogato, al 20 luglio 2000, il termine fissato con il decreto ministeriale 29 febbraio 2000; Vista la nota n. 2964 del 21 giugno 2000, della regione Lazio nonche' la relazione predisposta dalla Commissione tecnica istituita per la valutazione del possesso dei necessari requisiti di quei territori per i quali e' stata richiesta l'inclusione da parte dei ricorrenti, nell'area di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani"; Considerato che dalla predetta relazione si evince chiaramente come le condizioni orografiche, climatiche e pedologiche delle aree territoriali dei comuni ricorrenti - Gallicano nel Lazio, Rocca Massima, Cisterna di Latina (localita Doganella di Ninfa), Aprilia - a suo tempo escluse dalla zona di produzione, differiscono da quelle di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani" fatta eccezione per quella parte di territorio in comune di Cisterna di Latina in localita' Doganella di Ninfa; Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 19-20 luglio 2000, ha accolto la proposta di nuova delimitazione della zona di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Castelli Romani", ritenendo esaustiva la relazione tecnica predisposta dalla Commissione sopra citata; Ritenuto pertanto di doversi procedere alla ridefinizione della zona di produzione di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Castelli Romani" riconosciuta con il decreto dirigenziale 4 novembre 1996; Decreta: Aricolo unico 1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani" riconosciuta con decreto dirigenziale 4 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 13 novembre 1996, e' sostituito con il testo annesso al presente decreto. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani" provenienti da vigneti ricadenti nella zona di produzione, relativa alla localita' "Doganella di Ninfa" nel comune di Cisterna di Latina come definita all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, devono effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'Albo dei vigneti "Castelli Romani" entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 3. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani" in deroga a quanto previsto all'art. 2 del disciplinare di produzione di cui al decreto sopra citato e fino a tre anni, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti di cui al comma precedente in cui siano presenti viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. 4. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lazio, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente sono cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione approvato con il decreto dirigenziale 4 novembre 1996, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato dell'agricoltura. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2000 Il direttore generale: Ambrosio