IL PRESIDENTE
  In  data  31 maggio  2000,  si  e' tenuta presso l'autorita' per la
vigilanza   sui   lavori   pubblici  una  audizione  in  merito  alla
applicabilita'  della  normativa  di cui alla legge-quadro sui lavori
pubblici  in  caso  di  affidamento  di appalti di lavori pubblici da
parte di una societa' consortile comunale. Nell'occasione si e' anche
discusso della questione generale relativa all'esecuzione delle opere
di   urbanizzazione   a  scomputo  dei  relativi  oneri  sulla  quale
l'autorita' si riserva altra determinazione.
  La  questione  traeva  origine da un'articolata nota del 1 febbraio
2000,  della  societa' "Ex Zuccherificio S.p.a.", con sede in Cesena,
che  chiedeva  all'autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici un
parere  in  merito  all'obbligo di osservare la normativa di cui alla
legge-quadro  sui  lavori pubblici nella realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria rientranti tra le sue finalita'.
  Nella  richiesta  di  parere  era  dato  rilevare  che  la societa'
"accomuna(va)  in  un unico scopo consortile i soggetti proprietari o
promissari  di  aree comprese nel la zona ex zuccherificio" di Cesena
individuati nella convenzione di lottizzazione sottoscritta, ai sensi
dell'art.  49  della  legge  regionale  n.  47/1978,  successivamente
modificata dalla legge regionale n. 23/1980 in data 3 febbraio 1998.
  La  societa'  era  stata costituita in Cesena in data 8 luglio 1994
come  societa'  consortile  per  azioni  denominata "ex zuccherificio
S.p.a.",  con  lo  scopo di svolgere, senza fine di lucro ed a favore
dei  soci  consorziati,  l'attivita'  di realizzazione delle opere di
urbanizzazione   nel   comune  di  Cesena  dell'area  denominata  "ex
zuccherificio"   di   cui  al  relativo  piano  particolareggiato  di
iniziativa pubblica approvato dal comune medesimo.
  Alla  stessa  partecipava  il  comune  di  Cesena con una quota del
28,59%,  insieme  alla  Cassa  di  risparmio  di  Cesena S.p.a., alla
fondazione  Cassa  di  risparmio di Cesena e alla Cooperativa romagna
Marche.
  La  societa' consortile, nella richiesta di parere, sottolineava le
possibili   motivazioni   che   potevano   portare   al  suo  mancato
assoggettamento alla normativa sui lavori pubblici (legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni), specificando due ordini di
motivazioni,  uno  di  carattere  soggettivo,  l'altro attinente alla
natura delle opere da eseguire.
  In particolare, veniva dedotto:
    1.  La  societa'  consortile  "ex  zuccherificio S.p.a." non puo'
essere  ricompresa tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
b),  legge  n.  109/1994,  e  successive  modificazioni  in quanto le
societa'  di  cui  all'art.  22, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive  modificazioni  ed  all'art.  12,  della legge 23 dicembre
1992,  n.  498,  e  successive modificazioni, sono societa' che hanno
come  oggetto  lo  svolgimento  di  servizi  pubblici. Inoltre, dette
societa',   essendo   costituite  come  societa'  per  azioni,  hanno
finalita'  lucrative.  La  societa'  consortile  di  cui trattasi, al
contrario,  non  ha  finalita'  di  lucro  e  non  svolge un servizio
pubblico   per  cui  non  puo'  essere  ricondotta  alle  societa'  a
maggioranza privata ex art. 12 della legge n. 498/1992.
    2.  La  societa'  consortile  "ex  zuccherificio S.p.a." non puo'
essere  assimilata  alle  societa'  con  capitale pubblico, in misura
anche  non  prevalente,  aventi  come oggetto la produzione di beni e
servizi  non  destinati ad essere collocati su mercati concorrenziali
di  cui  all'art.  2,  comma  2, lettera b) della legge n. 109/1994 e
successive  modificazioni,  m  quanto  lo statuto non prevede nessuna
produzione di beni o servizi da collocare sul mercato medesimo bensi'
la  realizzazione  delle  opere  di urbanizzazione, realizzazione che
potrebbe avvenire anche mediante il ricorso a soggetti terzi.
    3.  La  societa'  consortile  "ex  zuccherificio S.p.a." non puo'
essere  ricompresa tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
c),  legge  n. 109/1994 e successive modificazioni, non ricevendo, da
parte  dei  soggetti di cui alla lettera a) dello stesso comma, alcun
contributo che attualizzato superi il 50% dell'importo dei lavori.
  Valutati   gli  elementi  acquisiti  all'esito  dell'audizione,  il
consiglio   dell'autorita'   ritiene   di   svolgere   le   seguenti,
considerazioni.
                           Considerazioni
  Tra  i soggetti tenuti all'osservanza della legge-quadro sui lavori
pubblici  11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'art.
2,  comma 2, lettera b), della legge stessa indica, tra gli altri, le
"societa'  con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che
abbiano  ad  oggetto  della propria attivita' la produzione di beni o
servizi  non  destinati  ad essere collocati sul mercato in regime di
libera  concorrenza".  Dal che si desume, innanzitutto, l'irrilevanza
del  fatto  che  l'ente  persegua  o  meno una finalita' di profitto,
essendo  sufficiente,  al  fine del suo assoggettamento alle norme di
cui  alla  legge-quadro indicata, la sola sua organizzazione in forma
societaria  e  la  partecipazione  anche  minoritaria  di un soggetto
pubblico. Deriva, inoltre, la considerazione che, tra le societa' con
partecipazione  pubblica,  sono esonerate dall'osservanza della legge
indicata  soltanto  quelle  che  operano  in regime di concorrenza in
quanto  produttrici  di  beni o servizi destinati al mercato; vi sono
assoggettate, invece - contrariamente a quanto ritiene la societa' ex
zuccherificio  -  non  soltanto  quelle  che producono beni o servizi
destinati   ad   essere   collocati   sul   mercato   in  regime  non
concorrenziale,  ma  - a maggior ragione - anche quelle che producono
beni o servizi che, per loro natura, non sono destinati al mercato.
  Nel   caso   in   esame,   come   rilevato   precedentemente,  l'ex
zuccherificio  S.p.a.  e'  un  ente consortile costituito nella forma
della  societa' per azioni, la cui costituzione e' stata promossa dal
comune  di  Cesena  che  vi  partecipa  nella  misura  del 28,59% del
capitale  sociale.  La  societa' consortile, inoltre, ha per oggetto,
tra  l'altro "lo studio, la progettazione e la realizzazione di opere
di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  e  dei  servizi, nonche'
l'arredo  urbano  degli  spazi  pubblici  o  destinati  ad  attivita'
collettiva,  a  verde  pubblico,  ad aree residenziali, direzionali e
commerciali  facenti parte del p.p.i.p. "ex zuccherificio". L'oggetto
sociale  dell'ente  attiene,  cioe',  alla  produzione di manufatti i
quali,  non  soltanto  non  sono  destinati  ad  essere collocati sul
mercato,    ma,   sulla   base   di   un   consolidato   orientamento
giurisprudenziale,  identificano addirittura delle opere pubbliche; e
cio'  in  considerazione  della  loro  appartenenza  al  comune  e la
idoneita'  a  soddisfare  esigenza  di  urbanizzazione non limitate a
singole  edificazioni  e  correlate,  nel caso in esame, ad "un piano
particolareggiato  di  iniziativa  pubblica  approvato  dal comune di
Cesena".  Opere pubbliche alla cui realizzazione possono direttamente
provvedere,  in deroga agli ordinari criteri, comunitari e nazionali,
di affidamento delle stesse, coloro che abbiano la proprieta' o altro
diritto  reale di godimento nel comparto dell'area "ex zuccherificio"
sulla   base   della   normativa   urbanistica  che,  come  e'  noto,
esplicitamente   lo  consente.  Realizzazione,  peraltro,  la  quale,
essendo  fatta  a  scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, non
puo'  nemmeno  essere  considerata  conseguente  ad  una  prestazione
gratuita  stante  la  correlazione  alla  stessa della compensazione,
totale  o  parziale, di un contestuale debito verso il comune. Con la
conseguenza  che,  qualora  alla  loro realizzazione provvedano non i
singoli  privati  ma  un ente (S.p.a.) con partecipazione pubblica e'
necessario  per  la  scelta  del  contraente  fare  riferimento  alla
normativa sull'evidenza pubblica.
  Per  le ragioni esposte, sembra conseguentemente di dover ritenere,
in  risposta  al  quesito formulato dalla societa' consortile, che la
stessa,  in  quanto "altro ente aggiudicatore", ai sensi dell'art. 2,
comma  2,  lettera  b) e comma 6, lettera d), della legge 11 febbraio
1994,  n.  109 e successive modificazioni, ha l'obbligo di realizzare
le  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  di  cui  alla
convenzione  sottoscritta  con il comune di Cesena in data 3 febbraio
1998,  con  assoggettamento,  nei  limiti indicati dal comma 3, dello
stesso  relativo  art.  2,  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
successive  modificazioni, alla normativa di cui alla stessa indicata
legge-quadro.
    Roma, 13 luglio 2000
                                                 Il presidente: Garri