L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita  e  le  successive  disposizioni modificative ed integrative; in
particolare,  l'art.  37,  comma  4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 aprile  1994 di autorizzazione
all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa   nei  rami  I  e  V  e
riassicurativa  nel  ramo  I  di cui al punto A) della tabella di cui
all'allegato   I  al  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174,
rilasciata  alla DB Vita Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni
S.p.a.,  con  sede  in  Milano, via S. Prospero n. 2, ed i successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 16 giugno 2000 dall'assemblea
straordinaria   degli   azionisti   della   DB   Vita   Compagnia  di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., che ha approvato le modifiche
apportate agli articoli 2, 7, 11, 12 e 16 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo dello statuto sociale della DB Vita
Compagnia  di  assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a., con sede in
Milano, con le modifiche apportate agli articoli:
    "Art  2: trasferimento della sede sociale da via S. Prospero n. 2
a Corso di Porta Nuova n. 34, sempre in Milano";
  "Art.  7:  introduzione della possibilita' di convocare l'assemblea
per  l'approvazione  del  bilancio  entro  sei  mesi  dalla  chiusura
dell'esercizio sociale, qualora particolari esigenze lo richiedano";
  "Art. 11: introduzione della possibilita' di tenere le adunanze del
consiglio   di   amministrazione   per   videoconferenza  e  relative
condizioni operative";
  "Art.  12:  obbligo  di informativa al collegio sindacale, da parte
del  consiglio  di  amministrazione,  sull'attivita'  svolta  e sulle
operazioni  di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  e/o  dalle  societa'  controllate ed, in
particolare,  sulle  operazioni in potenziale conflitto di interesse.
Modalita'";
  "Art.  16:  attribuzioni,  doveri  e  durata in carica del collegio
sindacale. Rinvio alle norme di legge.
  Nuova disciplina in materia di:
    cause  di  ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli
incarichi per i membri del collegio sindacale;
    nomina del presidente del collegio sindacale;
    determinazione del compenso annuo per i sindaci;
    possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri,
di  convocare  l'assemblea  ed  il  consiglio  d'amministrazione o il
comitato esecutivo. Modalita'".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 21 luglio 2000
                                             Il presidente: Manghetti