IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato"; Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1o gennaio 1995; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, in forza del quale l'amministrazione del Fondo e' attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un comitato consultivo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni con legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto l'art. 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale il Ministro del tesoro puo' procedere all'acquisto di partecipazioni azionarie detenute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione, a carico del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato previsto dalla legge n. 432; Visto il titolo III, sezione I, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la ridenominazione in euro dei titoli di Stato e si definiscono le relative modalita' di realizzazione; Visto il Titolo V, sezione II, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la dematerializzazione dei titoli di Stato e si definiscono le relative modalita' di realizzazione; Visto il decreto 31 luglio 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, recante "Modalita' di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato; Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993; Dovendosi provvedere in merito, e considerata la necessita' di definire le modalita' con cui potranno essere utilizzate le somme disponibili sul conto sopra menzionato; Decreta: Art. 1. 1. Le somme disponibili sul conto detenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presso la Banca d'Italia denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato Fondo, possono essere utilizzate per le seguenti finalita': a) acquisto di titoli di Stato in circolazione; b) rimborso di titoli di Stato in scadenza; c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. 2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del precedente comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalita': a) tramite incarico, conferito dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile; b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto proprio e della clientela. 3. Con le disponibilita' del Fondo sara' sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento. 4. Con specifici accordi saranno disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incaricati.