IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per
l'ammortamento  dei  titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del
decreto-legge  8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni,
dalla  legge  6 marzo  1996,  n.  110, che istituisce presso la Banca
d'Italia  un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato";
  Visto,  in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti
al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato sono impiegati
nell'acquisto  dei  titoli  di  Stato  o  nel rimborso dei titoli che
vengono a scadere dal 1o gennaio 1995;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  2,  in forza del quale
l'amministrazione  del  Fondo  e'  attribuita al Ministro del tesoro,
coadiuvato da un comitato consultivo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con modificazioni con legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto l'art. 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
base  al  quale il Ministro del tesoro puo' procedere all'acquisto di
partecipazioni  azionarie  detenute da societa' delle quali il Tesoro
sia  unico  azionista,  ai  fini della loro dismissione, a carico del
Fondo  per l'ammortamento dei titoli di Stato previsto dalla legge n.
432;
  Visto  il  titolo III, sezione I, del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, in cui si dispone la ridenominazione in euro dei titoli
di Stato e si definiscono le relative modalita' di realizzazione;
  Visto  il  Titolo  V, sezione II, del decreto legislativo 24 giugno
1998,  n. 213, in cui si dispone la dematerializzazione dei titoli di
Stato e si definiscono le relative modalita' di realizzazione;
  Visto  il  decreto  31 luglio  1998,  del  Ministro del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   n.   183   del   7 agosto  1998,  recante  "Modalita'  di
applicazione  delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli
di Stato";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  13 maggio  1999,  n. 219, che disciplina i
mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;
  Sentito  il  comitato  consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della
legge n. 432/1993;
  Dovendosi  provvedere  in  merito,  e  considerata la necessita' di
definire  le  modalita'  con  cui potranno essere utilizzate le somme
disponibili sul conto sopra menzionato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  somme  disponibili  sul  conto  detenuto  dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica presso la Banca
d'Italia  denominato  "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato",
di  seguito  denominato  Fondo,  possono  essere  utilizzate  per  le
seguenti finalita':
    a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;
    b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;
    c) acquisto  di  partecipazioni  azionarie  detenute  da societa'
delle  quali  il  Tesoro  sia  unico  azionista,  ai  fini della loro
dismissione.
  2.  Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del precedente
comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalita':
    a) tramite  incarico,  conferito  dal  Ministro  del  tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, alla Banca d'Italia o ad
altri  intermediari,  individuati,  per  i  titoli emessi sul mercato
interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 3 del
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  13 maggio  1999,  n.  219,  con  l'indicazione  del prezzo
massimo accoglibile;
    b) tramite  asta competitiva riservata agli operatori specialisti
in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto
proprio e della clientela.
  3.  Con  le disponibilita' del Fondo sara' sostenuto il costo delle
operazioni  di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo
comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori
all'acquisto  e  gli  eventuali  dietimi  di interessi maturati sulla
cedola in corso di godimento.
  4.   Con   specifici   accordi   saranno  disciplinati  i  rapporti
conseguenti  fra  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica,  la  Banca  d'Italia e, eventualmente, gli
intermediari incaricati.