IL PRESIDENTE Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell'oro; Visti, in particolare, l'art. 1, comma 2, nel quale e' stabilito l'obbligo di dichiarare all'Ufficio italiano dei cambi operazioni aventi ad oggetto oro, l'art. 1, comma 6, nel quale e' previsto che l'Ufficio italiano dei cambi definisca i contenuti e le modalita' di effettuazione di tali dichiarazioni, l'art. 1, comma 3, nel quale e' stabilito che l'esercizio professionale del commercio di oro puo' essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso di determinati requisiti, e l'art. 5, commi 1 e 2, ove e' prevista una disciplina transitoria per i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; Emana le seguenti disposizioni attuative: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente provvedimento si intendono per: a) "Legge", la legge 17 gennaio 2000, n. 7; b) "Ufficio", l'Ufficio italiano dei cambi; c) "oro", quello di cui all'art. 1, comma 1, della legge; d) "operatori professionali", i soggetti che esercitano in via professionale il commercio dell'oro, per conto proprio o di terzi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge; e) "intermediari finanziari", i soggetti di cui all'art. 2 della legge; f) "dati identificativi", il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi di documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.