IL PRESIDENTE
  Vista  la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del
mercato dell'oro;
  Visti,  in  particolare,  l'art. 1, comma 2, nel quale e' stabilito
l'obbligo  di  dichiarare  all'Ufficio  italiano dei cambi operazioni
aventi  ad  oggetto oro, l'art. 1, comma 6, nel quale e' previsto che
l'Ufficio  italiano dei cambi definisca i contenuti e le modalita' di
effettuazione  di tali dichiarazioni, l'art. 1, comma 3, nel quale e'
stabilito  che  l'esercizio  professionale  del commercio di oro puo'
essere  svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano
dei cambi, da soggetti in possesso di determinati requisiti, e l'art.
5,  commi  1  e  2,  ove e' prevista una disciplina transitoria per i
soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
Emana le seguenti disposizioni attuative:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente provvedimento si intendono per:
    a) "Legge", la legge 17 gennaio 2000, n. 7;
    b) "Ufficio", l'Ufficio italiano dei cambi;
    c) "oro", quello di cui all'art. 1, comma 1, della legge;
    d) "operatori  professionali",  i  soggetti che esercitano in via
professionale il commercio dell'oro, per conto proprio o di terzi, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge;
    e) "intermediari  finanziari", i soggetti di cui all'art. 2 della
legge;
    f) "dati  identificativi",  il  nome  e il cognome, il luogo e la
data  di  nascita,  l'indirizzo,  il  codice fiscale e gli estremi di
documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da
persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.