L'art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 34/2000, emanato ai sensi dell'art.
8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,
prevede che l'Autorita' definisca lo schema di "relazione dettagliata
sul comportamento dell'Impresa".
Tale relazione puo' fornire una casistica utilizzabile ai fini della
relazione al Parlamento, degli accertamenti a campione sulla
qualificazione delle imprese, nonche' offrire dati alle stazioni
appaltanti relative al comportamento delle imprese.
I dati contenuti nella detta relazione debbono essere resi sotto la
propria responsabilita' dal direttore dei lavori e dal responsabile
del procedimento.
Si approva pertanto il testo dell'allegato schema di relazione.
Il Presidente: GARRI
Nel presente supplemento sono pubblicate le determinazioni assunte
dall'Autorita' in ordine al sistema di qualificazione delle imprese
di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e precisamente:
1. Determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000: Requisiti e modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.;
2. Determinazione n. 24/2000 del 20 aprile 2000: Attrezzatura
informatica delle S.O.A. per la comunicazione delle informazioni
all'Osservatorio;
3. Determinazione n. 36/2000 del 21 luglio 2000: Relazione
dettagliata sul comportamento dell'Impresa;
4. Determinazione n. 38/2000 del 27 luglio 2000: Ulteriori
integrazioni sui requisiti e modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione alle S.O.A.;
5. Determinazione n. 39/2000 del 27 luglio 2000: Regole di
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di
attestazione alle S.O.A.;
6. Determinazione n. 40/2000 del 27 luglio 2000: Determinazione in
ordine alle procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa
ridotta;
7. Determinazione n. 41/2000 del 27 luglio 2000: Procedure da
utilizzare dalle S.O.A. per l'esercizio della loro attivita' di
attestazione (art. 10, co. 2 lett. f) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).
Con la presente pubblicazione sono offerti alle Societa' per azioni
che intendono ottenere l'autorizzazione, tutti gli elementi necessari
per una corretta redazione delle domande e per l'esibizione della
pertinente documentazione.
Al fine di garantire parita' di trattamento tra tutti i possibili
istanti e tenuto conto della difficolta' di conoscenza propria del
periodo feriale, si fissa al 4 settembre 2000 la data dalla quale
potranno essere presentate le istanze di autorizzazione e alla quale
comunque sara' fatto riferimento anche per le istanze che dovessero
pervenire prima di tale data.
Roma, 27 luglio 2000
Il Presidente: GARRI