IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
Vista la richiesta in data 10 luglio 2000 dell'Universita' degli
studi del Sannio in ordine alla necessita' di programmare il numero
dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico
2000/2001 ai corsi di diploma universitario in commercio estero,
economia e amministrazione delle imprese presso la facolta' di
economia, nonche' ai corsi di diploma universitario in biotecnologie
industriali, in geologia per la protezione dell'ambiente, in scienze
ambientali presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali;
Preso atto che corsi di diploma universitario in commercio estero,
economia e amministrazione delle imprese sono stati attivati
nell'anno accademico 1999-2000, che i corsi di diploma universitario
in biocecnologie industriali, in geologia per la protezione
dell'ambiente, in scienze ambientali saranno attivati nell'anno
accademico 2000/2001, come attestato dal predetto ateneo;
Decreta:
Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per
le immatricolazioni ai seguenti corsi di diploma universitario
dell'Universita' degli studi del Sannio e' cosi' determinato:
corso di diploma universitario in commercio estero presso la
facolta' di economia: 200 per gli studenti comunitari e non
comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 10 per gli studenti non
comunitari residenti all'estero;
corso di diploma universitario in economia e amministrazione
delle imprese presso la facolta' di economia: 200 per gli studenti
comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39,
comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 10 per gli
studenti non comunitari residenti all'estero;
corso di diploma universitario in biotecnologie industriali
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: 30 per
gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
corso di diploma universitario in geologia per la protezione
dell'ambiente presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali: 30 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti
in Italia di cui all'art. 39. comma 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
corso di diploma universitario in scienze ambientali presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali 30 per gli
studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
L'ammissione degli studenti e' disposta dall'ateneo secondo le
modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2000
Il Ministro: Zecchino