IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per
i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e
per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;
Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta
legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale il 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i
lavoratori autonomi, che l'importo sulla base del quale viene
determinata l'indennita' spettante per il mancato reddito relativo ai
giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente
con decreto ministeriale;
Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), della
predetta legge le indennita' spettanti ai lavoratori autonomi devono
essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni
spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;
Visto l'art. 3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce
che, ai fini della determinazione dell'indennita' compensativa del
mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si
sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attivita' di
soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in
cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle
categorie di lavoratori autonomi la cui attivita' si esplica anche o
prevalentemente nei giorni festivi;
Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni
contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonche' la
retribuzione base di calcolo;
Considerata la necessita' di aggiornare le suddette indennita'
conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di
riferimento per l'anno 2000;
Decreta:
Art. 1.
La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti
del settore industria, per il 2000, e' pari a L. 2.755.822.