L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 19 luglio 2000, premesso che:
    l'art.  17,  comma  17.1,  della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di seguito: Autorita') 29 dicembre
1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  306  del  31 dicembre 1999,  supplemento  ordinario n. 235 (di
seguito:  deliberazione  n.  204/99)  prevede  che gli elementi delle
componenti   (rho)1  e  (rho)3,  delle  opzioni  tariffarie  TV1,  le
componenti  (sigma)1  e  (sigma)2  e  gli  elementi  della componente
(sigma)3,  della  tariffa Dl, sono aggiornati dall'Autorita' entro la
fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione;
    lo  stesso  articolo  e  comma  dispone che il valore di ciascuna
componente  o  elemento e' ottenuto applicando al valore della stessa
componente o elemento nell'anno precedente:
      a) il  tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      b) il  tasso  di  riduzione  annuale  dei  costi  fissi unitari
riconosciuti;
      c) il  tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche dei costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      d) il   tasso  di  variazione  collegato  a  costi  relativi  a
interventi  di  controllo  della  domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse;
      e) con   riferimento   agli  elementi  (rho)1  (disMT),  (rho)1
(disBT), (rho)3 (disMT), (sigma)3 (disMT) e alla componente (sigma)2,
il  tasso  di  variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti
derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
    l'art.  17,  comma  17.2,  della deliberazione n. 204/99, dispone
che,  per  il periodo di regolazione 2001-2003, il tasso di riduzione
annuale dei costi fissi unitari riconosciuti sia pari al 4%;
    l'art.  17,  comma 17.3, della deliberazione n. 204/1999, prevede
che  le  componenti  (tau)1  (D2),  (tau)2  (D2)  e (tau)2 (D2) della
tariffa D2 e (tau)1 (D3), (tau)2 (D3) e (tau)3 (D3) della tariffa D3,
sono  aggiornate  dall'autorita'  entro  la  fine  del mese di giugno
dell'anno precedente quello di applicazione in modo che:
      a) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento ai
numero  di  clienti  e alle caratteristiche delle forniture dell'anno
1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e della tariffa D2
alle  forniture  in  bassa  tensione  per  usi  domestici con potenza
impegnata  fino  a  3kW  nelle abitazioni di residenza anagrafica del
cliente  si  riduca  in  ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore
pari  al  30%  della  analoga  differenza derivante dall'applicazione
delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000;
      b) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al
numero  di  clienti  e alle caratteristiche delle forniture dell'anno
1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D3 e della tariffa D1
alle  forniture in bassa tensione per usi domestici diverse da quelle
con  potenza  impegnata  fino  a  3kW  nelle  abitazioni di residenza
anagrafica  del  cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002
di un valore pari al 30% della stessa differenza calcolata applicando
le tariffe D3 e D1 in vigore nell'anno 2000;
    l'art.   8,   comma   8.5,   della  deliberazione  dell'Autorita'
28 dicembre  1999,  n.  202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario
n.  235 (di seguito: deliberazione n. 202/99), prevede che le imprese
distributrici  abbiano  diritto a un riconoscimento di costi nel caso
di  recuperi  di  continuita'  del  servizio positivi, o, nel caso di
recuperi  di  continuita'  del  servizio negativi, hanno l'obbligo di
versare  una  penalita'  in  un  conto  da  istituire  con successivo
provvedimento presso la Cassa conguaglio del settore elettrico;
    l'art.  3 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n.
205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306
del  31 dicembre  1999,  supplemento  ordinario  n.  235 (di seguito:
deliberazione  n.  205/99),  fissa  i  corrispettivi per il trasporto
sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata
ai clienti del mercato vincolato;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Viste:
    la   deliberazione   dell'Autorita'   18 febbraio  1999,  n.  13,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del
1o marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);
    le deliberazioni n. 202/99, 204/99 e 205/99;
  Considerato che:
    l'art.  14,  comma 1, della deliberazione n. 13/99 prevede che, a
partire dall'anno 2000, l'Autorita' aggiorni, a valere dal 1o gennaio
di  ogni  anno,  i  corrispettivi  di  cui  agli articoli 7 e 8 della
medesima deliberazione, secondo i criteri previsti dall'art. 2, commi
18 e 19, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  tasso  di  variazione  medio  annuo,  riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  ai  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati,  rilevato  dall'Istat,  e'  stato fissato al livello della
variazione  registrata  dall'indice  generale  dei  prezzi al consumo
dell'intera  collettivita',  al  netto  dei  prezzi  del tabacco, nel
periodo giugno 1999-maggio  2000  rispetto ai dodici mesi precedenti,
pari al 2,1%;
    e'  prevedibile  che  nel  corso  del  2000 si verifichino alcuni
recuperi  di continuita' del servizio positivi, la cui determinazione
ed  il  relativo  riconoscimento  di costi potranno avvenire solo nel
corso  del  2001,  una volta acquisiti e verificati i dati comunicati
all'Autorita'  dagli esercenti ai sensi dell'art. 8, comma 8.4, della
deliberazione n. 202/99;
    e'  prevedibile  che  nel  corso  del  2000, si verifichino anche
recuperi  di  continuita'  del servizio negativi e che le penalita' a
carico  delle  imprese  distributrici  a  fronte di tali recuperi non
coprano  completamente  l'onere  del  riconoscimento  di  costi per i
recuperi positivi di cui al precedente alinea;
  Ritenuto che:
    sia  opportuno,  per  evitare  discriminazione  tra i clienti del
mercato  vincolato  e  del mercato libero, aggiornare, con successivo
provvedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della deliberazione n.
13/99,  i corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia
elettrica all'ingrosso, a valere dal 1o gennaio 2001;
    sia  opportuno,  con  riferimento  agli  elementi (rho)1 (disMT),
(rho)1  (disBT),  (rho)3  (disMT), (sigma)3 (disMT) e alla componente
(sigma)2,  prevedere  un  aumento dei costi riconosciuti derivanti da
recuperi  di  continuita'  del  servizio  positivi,  al  netto  delle
prevedibili  penalita'  derivanti  da  recuperi  di  continuita'  del
servizio negativi, pari a 50 miliardi di lire per l'anno 2001;
    sia  necessario  istituire  un  apposito  conto  presso  la Cassa
conguaglio   per  il  settore  elettrico  allo  scopo  di  permettere
versamenti  e prelievi in relazione ai riconoscimenti di costo e alle
penalita'  previste  dall'art.  8,  comma 8.5, della deliberazione n.
202/99,   nel   caso   di   recuperi   di  continuita'  del  servizio
rispettivamente positivi e negativi;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  della  presente deliberazione si applicano le definizioni
contenute all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99.