L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 luglio 2000, premesso che:
l'art. 17, comma 17.1, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') 29 dicembre
1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di
seguito: deliberazione n. 204/99) prevede che gli elementi delle
componenti (rho)1 e (rho)3, delle opzioni tariffarie TV1, le
componenti (sigma)1 e (sigma)2 e gli elementi della componente
(sigma)3, della tariffa Dl, sono aggiornati dall'Autorita' entro la
fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione;
lo stesso articolo e comma dispone che il valore di ciascuna
componente o elemento e' ottenuto applicando al valore della stessa
componente o elemento nell'anno precedente:
a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari
riconosciuti;
c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi
riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a
interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse;
e) con riferimento agli elementi (rho)1 (disMT), (rho)1
(disBT), (rho)3 (disMT), (sigma)3 (disMT) e alla componente (sigma)2,
il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti
derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
l'art. 17, comma 17.2, della deliberazione n. 204/99, dispone
che, per il periodo di regolazione 2001-2003, il tasso di riduzione
annuale dei costi fissi unitari riconosciuti sia pari al 4%;
l'art. 17, comma 17.3, della deliberazione n. 204/1999, prevede
che le componenti (tau)1 (D2), (tau)2 (D2) e (tau)2 (D2) della
tariffa D2 e (tau)1 (D3), (tau)2 (D3) e (tau)3 (D3) della tariffa D3,
sono aggiornate dall'autorita' entro la fine del mese di giugno
dell'anno precedente quello di applicazione in modo che:
a) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento ai
numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno
1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e della tariffa D2
alle forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza
impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del
cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore
pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione
delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000;
b) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al
numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno
1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D3 e della tariffa D1
alle forniture in bassa tensione per usi domestici diverse da quelle
con potenza impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza
anagrafica del cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002
di un valore pari al 30% della stessa differenza calcolata applicando
le tariffe D3 e D1 in vigore nell'anno 2000;
l'art. 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorita'
28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario
n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99), prevede che le imprese
distributrici abbiano diritto a un riconoscimento di costi nel caso
di recuperi di continuita' del servizio positivi, o, nel caso di
recuperi di continuita' del servizio negativi, hanno l'obbligo di
versare una penalita' in un conto da istituire con successivo
provvedimento presso la Cassa conguaglio del settore elettrico;
l'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n.
205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306
del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito:
deliberazione n. 205/99), fissa i corrispettivi per il trasporto
sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata
ai clienti del mercato vincolato;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del
1o marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);
le deliberazioni n. 202/99, 204/99 e 205/99;
Considerato che:
l'art. 14, comma 1, della deliberazione n. 13/99 prevede che, a
partire dall'anno 2000, l'Autorita' aggiorni, a valere dal 1o gennaio
di ogni anno, i corrispettivi di cui agli articoli 7 e 8 della
medesima deliberazione, secondo i criteri previsti dall'art. 2, commi
18 e 19, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti, dei prezzi ai consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat, e' stato fissato al livello della
variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo
dell'intera collettivita', al netto dei prezzi del tabacco, nel
periodo giugno 1999-maggio 2000 rispetto ai dodici mesi precedenti,
pari al 2,1%;
e' prevedibile che nel corso del 2000 si verifichino alcuni
recuperi di continuita' del servizio positivi, la cui determinazione
ed il relativo riconoscimento di costi potranno avvenire solo nel
corso del 2001, una volta acquisiti e verificati i dati comunicati
all'Autorita' dagli esercenti ai sensi dell'art. 8, comma 8.4, della
deliberazione n. 202/99;
e' prevedibile che nel corso del 2000, si verifichino anche
recuperi di continuita' del servizio negativi e che le penalita' a
carico delle imprese distributrici a fronte di tali recuperi non
coprano completamente l'onere del riconoscimento di costi per i
recuperi positivi di cui al precedente alinea;
Ritenuto che:
sia opportuno, per evitare discriminazione tra i clienti del
mercato vincolato e del mercato libero, aggiornare, con successivo
provvedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della deliberazione n.
13/99, i corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia
elettrica all'ingrosso, a valere dal 1o gennaio 2001;
sia opportuno, con riferimento agli elementi (rho)1 (disMT),
(rho)1 (disBT), (rho)3 (disMT), (sigma)3 (disMT) e alla componente
(sigma)2, prevedere un aumento dei costi riconosciuti derivanti da
recuperi di continuita' del servizio positivi, al netto delle
prevedibili penalita' derivanti da recuperi di continuita' del
servizio negativi, pari a 50 miliardi di lire per l'anno 2001;
sia necessario istituire un apposito conto presso la Cassa
conguaglio per il settore elettrico allo scopo di permettere
versamenti e prelievi in relazione ai riconoscimenti di costo e alle
penalita' previste dall'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n.
202/99, nel caso di recuperi di continuita' del servizio
rispettivamente positivi e negativi;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni
contenute all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99.