IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                               statale
  Vista  la  domanda con la quale la sig.ra Jankovic Vesna ha chiesto
il  riconoscimento del titolo di "medicinka sestra", conseguito nella
Repubblica  Serba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione
di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 10 maggio 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di "medicinka sestra", conseguito nell'anno 1978 - ma
viene  prodotto  duplicato  con  data  1992 - presso la Scuola Medica
superiore  -  Dulic  Dr.  Vojalsav - di Pozarevac (Repubblica Serba),
dalla  sig.ra Jankovic Vesna, nata a Pozarevac (Repubblica Serba), il
giorno  9 dicembre  1958,  e'  riconosciuto ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di infermiera.
  2. La sig.ra Jankovic Vesna e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come  lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2000
                                         Il dirigente generale: D'Ari