Con  provvedimento  n.  1631 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  175,  il  nuovo  testo  dello statuto sociale della
"Friuli-Venezia  Giulia assicurazioni "La Carnica Societa' per azioni
(in   breve  Carnica  assicurazioni)"  in  Udine,  con  le  modifiche
deliberate  in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli
azionisti   relative   ai  seguenti  articoli:  art.  13  (Competenze
dell'assemblea  ordinaria  in  materia  di nomine: eliminazione, alla
lettera c), dell'inciso "all'occorrenza" in relazione alla nomina del
presidente  del  collegio  sindacale);  art.  24  (Introduzione della
possibilita',  per  il  consiglio  di  amministrazione,  di  nominare
annualmente  uno o piu' amministratori delegati stabilendone poteri e
attribuzioni);  art.  25 (Introduzione dell'obbligo di informativa al
collegio  sindacale,  da  parte  del  consiglio  di  amministrazione,
sull'attivita'   svolta   e   sulle  operazioni  di  maggior  rilievo
economico,  finanziario  e patrimoniale effettuate dalla societa' ed,
in   particolare,   sulle   operazioni  in  potenziale  conflitto  di
interesse:  modalita');  art.  27  (Riformulazione  dell'articolo con
soppressione  del  primo  periodo  "L'assemblea  ordinaria  nomina il
collegio  sindacale"  e  nuova  disciplina in materia di: a) cause di
ineleggibilita',  di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per
i  membri  del  collegio  sindacale;  b) requisiti del presidente del
collegio  sindacale;  c)  possibilita'  per  il collegio sindacale, o
almeno  due  suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di
amministrazione: modalita'); art. 28 (Riformulazione dell'articolo in
materia  di  esecuzione  delle  deliberazioni  consiliari  e gestione
corrente  degli affari sociali: "Il consiglio di amministrazione puo'
nominare  un direttore generale al quale saranno attribuiti i compiti
di  dare  esecuzione  alle  deliberazioni  consiliari  e di curare la
gestione  corrente  degli affari sociali anche con la facolta' di ...
." - in luogo della precedente previsione statutaria: "All'esecuzione
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed alla gestione
corrente  degli  affari  sociali  provvede,  entro  la sfera d'azione
determinata  dal consiglio di amministrazione, il direttore generale.
Al  direttore  generale sono attribuiti per delibera del consiglio di
amministrazione   i  poteri  occorrenti  per  la  ordinaria  gestione
dell'Azienda  sociale  anche con facolta': ...". Ferme le facolta' in
capo  al  direttore  generale  di  cui  alle  ex  lettere  b)  ed f),
soppressione  delle  ulteriori facolta' precedentemente attribuite al
medesimo  soggetto di cui alle ex lettere a), c), d) ed e): istituire
o  sopprimere  rappresentanze  o  agenzie  della  societa' in Italia;
compiere   operazioni  di  incasso  e  ritiro,  deposito  e  vincolo,
trasferimento  e  svincolo  di  denaro  nonche', per titoli e valori,
anche  operazioni  di compravendita; aprire, gestire e chiudere conti
correnti  e  conti  di  deposito;  consentire o accordare iscrizioni,
riduzioni,  cancellazioni,  trascrizioni, surroghe e postergazioni di
ipoteche   attive   e   passive;   concedere   o  accettare  garanzie
fidejussorie);  art. 29 (Estensione della rappresentanza legale della
societa'   anche   agli   "amministratori   delegati,  se  nominati";
introduzione  dell'inciso  "se  nominato"  in  relazione al direttore
generale,  nell'ambito  dei  poteri di rappresentanza riconosciuti al
medesimo);  art.  30  (Estensione,  nell'ambito dei soggetti preposti
all'apposizione   della  firma  sociale,  anche  agli  amministratori
delegati  ed  estensione  della facolta', anche per questi ultimi, di
firmare  singolarmente "entro i limiti dei poteri loro attribuiti dal
consiglio  di  amministrazione". Introduzione della possibilita', per
il  consiglio di amministrazione, di attribuzione del potere gestorio
e  di  firma,  per gli affari di ordinaria amministrazione, in capo a
consiglieri, dipendenti della societa' e terze persone: modalita').