IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'", e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Ritenuta la necessita' di procedere ad una completa revisione delle
norme di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni ed integrazioni, alla luce dell'evoluzione delle
strutture e delle disponibilita' della pubblica amministrazione,
nonche' delle mutate esigenze trattamentali nell'ambito di un diverso
quadro legislativo di riferimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Ritenuto di doversi comunque discostare dal suddetto parere,
ravvisandosi l'opportunita' di una specifica norma regolamentare in
tema di affidamento in prova in casi particolari ai sensi
dell'articolo 94, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, giacche' tale ultima disposizione
rinvia, per quanto non diversamente stabilito, alla disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanita' e del lavoro
e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Interventi di trattamento
1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative
della liberta' consiste nell'offerta di interventi diretti a
sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati e'
diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle
condizioni e degli atteggiamenti personali, nonche' delle relazioni
familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva
partecipazione sociale.
3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento
all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona
sottoposta alle indagini.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: "Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'".
- Il testo dell'art. 87, primo comma, della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
"Art. 87 (Norme di esecuzione). - Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il
tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, sara' emanato il regolamento di esecuzione.
Per quanto concerne la materia della istruzione negli
istituti di prevenzione e di pena, il regolamento di
esecuzione sara' emanato di concerto anche con il Ministro
per la pubblica istruzione".
- Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legistativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa)".
2 - 3 (Omissis).
"4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il testo del comma 6 dell'art. 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e'
il seguente:
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito,
la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354,
come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663".