IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI);
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  "norme  regolamentari  per l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di giuoco";
  Visto  l'articolo  3,  comma  229, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore  e  a  quota fissa riservate al CONI sulle competizioni
sportive  organizzate o svolte sotto il proprio controllo puo' essere
affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che
offrano adeguate garanzie;
  Visto  l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del
1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27
dicembre  1997,  n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme
per  l'organizzazione  e  l'esercizio  delle  predette scommesse sono
determinate  con regolamento approvato con decreto del Ministro delle
finanze  e che, su richiesta del CONI, nelle more della effettuazione
delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da
parte  di  concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo
3,  comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che in tal caso
il  Ministero  delle  finanze  gestisce  il  totalizzatore  nazionale
attingendo  ai  proventi  derivanti  dalle scommesse per la copertura
delle spese di impianto ed esercizio dello stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  giugno  1998,  n.  174, che ha
approvato   il  regolamento  recante  norme  per  l'organizzazione  e
l'esercizio  delle  scommesse  a  totalizzatore  ed  a quota fissa su
competizioni   sportive  organizzate  dal  CONI,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  l'opportunita'  di modificare il predetto regolamento,
n. 174 del 1998;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 3 aprile 2000;
  Vista  la comunicazione n. 3-8572/UCL dell'8 maggio 2000 inviata al
Presidente  del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il
regolamento  recante  norme  per l'organizzazione e l'esercizio delle
scommesse  a  totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive
organizzate  dal  CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230,
della   legge   n.   549   del   1995,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  5,  comma  2,  le  parole "ed esattamente" sono
sostituite dalla parola "o";
    b) modifiche all'articolo 6:
      1)  al  comma  2,  dopo le parole "l'ora" e' aggiunta la parola
"ufficiale"  e dopo la parola "ammessi" sono aggiunte le parole, "gli
eventuali riporti di cui all'articolo 20, comma 2";
      2) al comma 3, secondo periodo, prima delle parole "Il gestore"
sono inserite le parole "Per le scommesse a quota fissa";
    c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 7.
                    Accettazione delle scommesse
  l.  Le  scommesse  sono effettuate esclusivamente presso i punti di
accettazione  espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall'autorita'
di   pubblica   sicurezza,  secondo  quanto  stabilito  dal  presente
regolamento,  il  cui testo e' esposto al pubblico nei luoghi dove si
effettuano le scommesse stesse. I concessionari su autorizzazione dei
predetti  soggetti,  in  occasione  di  manifestazioni di particolare
interesse  o  comunque  connesse, possono aprire sportelli temporanei
per  la  raccolta  e  l'accettazione  delle scommesse all'interno dei
luoghi  di  svolgimento della manifestazione, per un periodo di tempo
limitato   alla   durata   della   medesima.  Il  CONI,  con  propria
deliberazione,   stabilisce   i   criteri   di   rilascio   di  detta
autorizzazione.
  2. E' vietata ogni forma di intermediazione.
  3.  Il termine dell'accettazione delle scommesse non puo' protrarsi
oltre  l'inizio  ufficiale  della competizione sportiva. Le scommesse
accettate  oltre  l'inizio ufficiale della competizione comportano il
rimborso delle stesse.
  4.  Le modifiche dell'orario ufficiale di inizio delle competizioni
comportano  in  caso  di  posticipazione, il protrarsi del termine di
accettazione;  in  caso  di  anticipazione le modifiche comportano il
rimborso delle scommesse accettate, limitatamente a quelle effettuate
dopo l'inizio della competizione.";
    d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 8.
Validita' delle scommesse e dei   risultati   che   ne  costituiscono
                              l'oggetto
  1.  La  scommessa  e' considerata valida quando il risultato che ne
costituisce l'oggetto e' conseguito sul campo.
  2. La scommessa e' considerata non valida:
    a)  quando  l'avvenimento  non  si  e'  svolto  entro  il  giorno
successivo a quello in programma;
    b) quando nessun concorrente si e' classificato;
    c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre;
  3.  Nel  caso  di  scommesse su risultati parziali o su altri fatti
connessi alla competizione, la scommessa e' comunque valida quando il
risultato  oggetto  della stessa e' gia' maturato sul campo, anche se
in momenti successivi l'avvenimento e' sospeso o annullato.
  4.  Nel  caso  di  mancata  partecipazione  alla competizione di un
concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute
perdenti.
  5.  Il  risultato  oggetto  della scommessa e' tempestivamente reso
pubblico dal CONI. Le modificazioni al risultato conseguito sul campo
non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate.
  6.  La scommessa e' considerata vincente quando tutti i termini con
i   quali   e'  stata  espressa  sono  conformi  ai  risultati  degli
avvenimenti cui la stessa si riferisce";
    e)  all'articolo  9,  comma  1,  il  testo  della  lettera  c) e'
sostituito dal seguente "si verificano le ipotesi di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo 7.";
    f) modifiche all'articolo 10:
      1)  al  comma 1, dopo la parola "sistema" e' aggiunta la parola
"centrale";
      2) Il comma 5 e' abrogato;
    g)  all'articolo  12,  comma 1, le parole "alla legge 22 dicembre
1951,  n.  1379,  con aliquota del 5 per cento" sono sostituite dalle
parole "al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    h) all'articolo 16, comma 2, le parole "6 della legge 22 dicembre
1951,   n.  1379"  sono  sostituite  dalle  parole:  "8  del  decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    i)  all'articolo  17, comma 1, le parole: "alla legge 22 dicembre
1951,  n.  1379,  e  successive  modificazioni" sono sostituite dalle
parole: "al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    l) all'articolo 19 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "Il  gestore  redige  e rende pubblico, ai fini dell'affissione
nei  luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per
le  scommesse  a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, i tipi
di  scommessa  ammessi,  le  unita'  di  scommessa  ed  il  minimo di
scommessa,   nonche'   gli  eventuali  riporti.  Ogni  variazione  al
programma   ufficiale   deve  essere  tempestivamente  comunicata  al
pubblico.";
    m) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 20.
                         Calcolo delle quote
  1. Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del
risultato dell'unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa.
  2.  Nel  caso  in  cui  non  risultino  vincitori  per  un  tipo di
scommessa,  il  relativo  disponibile  a vincite e' aggiunto al primo
disponibile  a  vincite dello stesso tipo di scommessa su avvenimenti
della medesima disciplina sportiva.
  3.  Le quote sono riferite ad una lira e sono espresse da una cifra
intera  seguita  da  un  solo  decimale;  i  decimali  successivi per
troncamento,  sono  a  favore del C.O.N.I. Il calcolo delle quote, ad
eccezione della totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni
di  cui all'articolo 28, e' effettuato come segue per ciascun tipo di
scommessa:
    a)   si  determina  il  disponibile  a  vincite  delle  scommesse
totalizzate  pari  alla somma degli importi scommessi su ogni singolo
evento,  detratto l'importo del prelievo, e aumentato degli eventuali
riporti;
    b)  dal  disponibile  a  vincite di cui alla lettera a) si detrae
l'importo  delle  unita'  vincenti  e la differenza che ne risulta si
divide  per  il  numero  degli  eventi  o delle combinazioni vincenti
pronosticabili;
    c)  si  divide  ulteriormente  l'importo  di  cui alla lettera b)
riferibile  a  ciascun evento o combinazione vincente per l'ammontare
totalizzato  sul  medesimo  evento  o  combinazione.  Tale  quoziente
aumentato di un'unita', costituisce la quota.
  4.  Le  quote del totalizzatore non possono essere inferiori ad una
lira.";
    n)  all'articolo  21,  al  comma  1,  e' aggiunto, di seguito, il
periodo:  "Le quote sono calcolate dividendo il disponibile a vincite
di  cui  all'articolo  20,  comma  3, lettera a), per il numero degli
eventi vincenti.";
    o)  all'articolo  31,  al  comma  1,  e' aggiunto, di seguito, il
periodo:  "Ogni  variazione  al programma deve essere tempestivamente
comunicata al pubblico.";
    p) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 33.
                     Percentuale di allibramento
  1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti
ottenuti  dividendo  100  per  la quota offerta per ogni evento di un
singolo avvenimento.
  2. Le quote offerte dal gestore che possono essere modificate anche
nel  corso  dell'accettazione,  purche' rese pubbliche, rispettano le
seguenti prescrizioni:
    a)  per  le  scommesse  su  avvenimenti  che prevedono fino a tre
possibili  esiti,  la  percentuale  di  allibramento  di ogni singolo
avvenimento  non  puo'  superare  112;  e'  ammesso  uno  scarto  non
superiore al 2 per cento;
    b)  per  le  scommesse  su avvenimenti che prevedono da quattro a
otto  possibili  esiti,  la  percentuale  di  allibramento  non  puo'
superare 130; e' ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento;
    c)  per  le  scommesse  su  avvenimenti  che prevedono oltre otto
possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 145
con uno scarto non superiore al 5 per cento;
    d) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilita' di
vincita  in  avvenimenti  che  prevedono da quattro ad otto possibili
esiti,  la  percentuale  di  allibramento  non  puo' superare 260; e'
ammesso  uno  scarto non superiore al 5%; non e' ammessa l'offerta di
due  possibilita'  di  vincita  per avvenimenti che prevedono meno di
quattro possibili esiti;
    e) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilita' di
vincita  in  avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la
percentuale  di  allibramento  non  puo' superare 290; e' ammesso uno
scarto non superiore al 5%;
    f) per le scommesse per le quali sono offerte tre possibilita' di
vincita  in  avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la
percentuale  di  allibramento  non  puo' superare 435, e' ammesso uno
scarto  non  superiore  al  5%;  non  e'  ammessa  l'offerta  di  tre
possibilita'  di  vincita  per avvenimenti che prevedono meno di otto
possibili esiti.
  3.  Le quote pari al massimale di pagamento non vengono considerate
ai fini del calcolo di detta percentuale di allibramento.";
    q) all'articolo 36, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
      "2.  Nel  caso  di  esito  di parita' negli avvenimenti oggetto
della   scommessa,  per  i  quali  siano  state  offerte  due  o  tre
possibilita' di vincita, la quota pagata e' determinata moltiplicando
la  quota  pattuita  compresa  la  restituzione  della  posta, per un
coefficiente K cosi' determinato:
        K=1  -  (numero vincite da pagare per effetto della parita' -
vincite offerte/vincite da pagare per effetto della parita').
  Le nuove quote cosi' determinate sono considerate anche nel calcolo
delle multiple nelle quali l'evento e' ricompreso.";
    r) modifiche all'articolo 38:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        "La  Commissione  decide,  sentite  le  parti, entro sessanta
giorni  dalla  ricezione  del  reclamo  istruito  dal Ministero delle
finanze.   La   decisione   della   Commissione   e'   vincolante  ed
immediatamente  esecutiva.  La Commissione, inoltre, sulla base delle
questioni  esaminate,  formula  al  Ministro proposte di modifica del
regolamento.";
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
        "7.  Alla  Commissione  e'  dovuto  un  gettone di presenza a
carico del CONI.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
    Roma, 12 luglio 2000
                                               Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2000
  Registro n. 4 Finanze, foglio n. 9
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   La   legge   16   febbraio   1942,  n.  426,  reca:
          "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale
          italiano (CONI)".
              -  Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
          "Discipline delle attivita' di gioco".
              - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 229, 230 e 231
          della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, recante: "Misure di
          razionalizzazione  della finanza pubblica", come modificato
          dall'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
                "229.  L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse
          a  totalizzatore  e  a  quota fissa riservate al CONI sulle
          competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio
          controllo  puo'  essere  affidata  in concessione a persone
          fisiche,  societa'  ed  altri  enti  che  offrano  adeguate
          garanzie.
                230.   Con  regolamento  approvato  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze, da emanarsi entro sessanta giorni
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          determinate  le  norme  per  l'organizzazione e l'esercizio
          delle  scommesse di cui al comma 229. Con tale regolamento,
          il  Ministro delle finanze puo' stabilire, su richiesta del
          CONI,  che,  nelle  more della effettuazione delle relative
          gare,   che   dovranno   essere   bandite  entro  il  1998,
          l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non
          oltre  il  31 dicembre  1999,  da  parte  di  concessionari
          previsti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 78, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662. In tal caso, il Ministero
          delle   finanze   gestisce   il   totalizzatore  nazionale,
          attingendo  ai  proventi  derivanti  dalle scommesse per la
          copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso
          e  trasmette  ogni  sei mesi una relazione informativa alle
          Commissioni parlamentari competenti per materia.
              231.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  quote  di prelievo sull'introito lordo delle
          scommesse,  da  destinarsi  al  CONI  al netto dell'imposta
          unica  di  cui  alla  legge  22 dicembre 1951, n. 1379, con
          aliquota   del   5   per  cento,  e  delle  spese  relative
          all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e
          alla  gestione  del  totalizzatore  nazionale. Il CONI deve
          destinare,  d'intesa  con gli enti territoriali competenti,
          una  quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per
          favorire  la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso
          interventi  destinati  ad  infrastrutture  sportive,  anche
          scolastiche,  segnatamente  nelle  zone  piu'  carenti,  in
          particolare  del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi
          aree  urbane,  in  modo  da facilitare la pratica motoria e
          sportiva   di  tutti  i  cittadini  nell'intero  territorio
          nazionale.  Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per
          cento  dei  suddetti  proventi  alle  attivita' dei settori
          giovanili  ed  allo  sviluppo  dei  vivai  per le attivita'
          agonistiche federali"
              -  Il  testo  del  comma  78 dell'art. 3 della legge 23
          dicembre    1996,   n.   662,   concernente:   "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente:
              "78.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 7,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si
          provvede  al  riordino  della  materia  dei  giochi e delle
          scommesse  relativi  alle  corse  dei  cavalli,  per quanto
          attiene  agli  aspetti  organizzativi funzionali e fiscali,
          nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e'
          ispirato ai seguenti principi:
                a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione
          ed  alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza
          e  di  economicita' provvede direttamente l'amministrazione
          ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
                b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
          trasparenza  ed  in  conformita'  alle  disposizioni, anche
          comunitarie;
                c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e
          delle    risorse    agricole,   alimentari   e   forestali,
          dell'organizzazione  e  della  gestione  dei giochi e delle
          scommesse  compatibilmente con quanto indicato nel criterio
          di  cui  alla lettera a) assicurandosi il coordinamento tra
          le amministrazioni;
                d)  ripartizione  dei proventi al netto delle imposte
          in   modo   da   garantire   l'espletamento   dei   compiti
          istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine
          (UNIRE)  ed  il  finanziamento del montepremi delle corse e
          delle  provvidenze  per  l'allevamento secondo programmi da
          sottoporre  all'approvazione  del  Ministro  delle  risorse
          agricole, alimentari e forestali".
              -  Il  decreto  legislativo  23  dicembre 1998, n. 504,
          reca:  "riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici
          e  sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
          legge 3 agosto 1998, n. 288".
              - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998,
          n.  400  recante  "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
          il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)  l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di
          legge  prevista  dalla  Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adotati  con  decreti  interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  che  devono  recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con contenuti e con l'osservanza dei criteri
          che seguono:
                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  o  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazione funzionali;
                c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche,
                e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 5, 6, 9, 10, 12,
          16,  17,  19,  21,  31,  36  e  38 del decreto ministeriale
          2 giugno  1998,  n.  174, concernente: "Regolamento recante
          norme  per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
          totalizzatore  ed  a  quota  fissa su competizioni sportive
          organizzate  dal  CONI", da adottare ai sensi dell'articolo
          3,  comma  230, della legge n. 549 del 1995 come modificati
          dal presente decreto:
              "Art.  5. (Oggetto delle scommesse). - 1 . Le scommesse
          hanno   per  oggetto  i  risultati  parziali  o  finali  di
          qualsiasi  competizione  sportiva  di  cui  all'articolo 1,
          ovunque organizzata o svolta sotto il controllo del CONI.
              2.  Le  scommesse possono avere per oggetto anche fatti
          connessi  alle  competizioni stesse purche' riscontrabili o
          determinabili dai referti arbitrali.".
              "Art.   6.   (Programma  ufficiale  delle  competizioni
          sportive).  -  1  .  Il  CONI, d'intesa col Ministero delle
          finanze,  stabilisce  quali  sport, di anno in anno, e, con
          cadenza almeno mensile, quali avvenimenti sono ammessi alle
          scommesse.
              2.  Il  CONI  rende  pubbliche le competizioni sportive
          oggetto  delle scommesse con un programma ufficiale redatto
          periodicamente  e  comunicato  al  Ministero delle finanze.
          Tale  programma  costituisce il documento in riferimento al
          quale  le  scommesse sono accettate. In esso sono riportati
          per  ogni avvenimento la data, l'ora ufficiale d'inizio, il
          luogo  di  svolgimento, nonche' i tipi di scommesa ammessi,
          gli  eventuali riportati di cui all'articolo 20, comma 2, e
          la relativa unita' base di scommesse.
              3. Sulla base del programma ufficiale di cui ai comma 2
          il  gestore  redige  ed  espone  al pubblico, nei luoghi di
          raccolta   del   giuoco,   il   programma  di  accettazione
          contenente  le  singole  condizioni delle scommesse. Per le
          scommesse a quota fissa il gestore pubblica settimanalmente
          su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le
          quote  di apertura in relazione a ciascun evento oggetto di
          scommessa  e  le  altre  notizie  utili per l'effettuazione
          delle scommesse.
              4.  Tutta  l'attivita'  sportiva e' riferita all'orario
          ufficiale  in  vigore  su tutto il territorio nazionale, al
          quale  sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati
          per  la  gestione  delle  scommesse  e  per  le edizioni di
          informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione
          delle   ricevute  delle  scommesse  e  dei  documenti  sono
          stampigliate   sugli   stessi  con  riferimento  all'orario
          ufficiale.".
              "Art.  9.  (Rimborsi). - 1. Lo scommettitore ha diritto
          al rimborso quando:
                a) nel caso di avaria ai sistemi informatici, non sia
          consentita   la   totalizzazione   o   il  riscontro  delle
          scommesse;
                b) la scommessa e' considerata non valida;
                c) si  verificano  le  ipotesi  di cui ai commi 3 e 4
          dell'articolo 7.
              2.  Gli  scommettitori  sono  informati  del diritto al
          rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le
          scommesse sono state accettate.
              3.   L'importo   rimborsato,  la  data  e  l'orario  di
          effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta
          dal sistema sulla ricevuta della scommessa.
              4.  Lo  scommettitore decade dal diritto di rimborso se
          non  chiede  la  restituzione  della  somma scommessa entro
          sessanta  giorni  decorrenti  da  quello  di  effettuazione
          dell'ultimo   avvenimento   considerato   nella   scommessa
          medesima.  Il  gestore  provvede  ad effettuare il rimborso
          subito  dopo l'affissione del comunicato di cui al comma 2.
          I  rimborsi  non  richiesti  entro il termine predetto sono
          acquisiti dal CONI.
              "Art. 10. (Ricevuta della scommessa). - 1. La scommessa
          accettata  e' certificata dalla ricevuta emessa dal sistema
          centrale  di  accettazione  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 15.
              2.   La   ricevuta   costituisce   l'unica   prova   di
          partecipazione  alla scommessa e non puo' essere sostituita
          da  nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso
          di  suo  smarrimento o distruzione si perde il diritto alla
          riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.
              3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore
          accerta  che gli estremi della scommessa sono conformi alla
          richiesta;  non essendo ammesso alcun reclamo una volta che
          lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello.
              4.  Nel  caso di mancato ritiro della ricevuta da parte
          dello scommettitore, la stessa e' immediatamente annullata.
              5. (Abrogato).
              6.    Se    si    riscontra,   prima   della   chiusura
          dell'accettazione del giuoco, che una ricevuta e' priva dei
          requisiti  necessari per un eventuale pagamento o rimborso,
          o  e'  illeggibile,  la  scommessa  puo' essere annullata a
          richiesta dello scommettitore.".
              "Art. 12. (Attribuzione dei proventi). - 1. Con decreto
          del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le quote di
          prelievo  sull'introito lordo delle scommesse da destinarsi
          al  CONI,  al  netto  dell'imposta  unica di cui al decreto
          legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504,  e  delle  spese
          relative  all'accettazione  e alla raccolta delle scommesse
          medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale".
              "Art. 16. (Liquidazione e pagamento dell'imposta). - 1.
          A  chiusura  di  ogni giornata di gara, il sistema provvede
          alla  stampa  del  prospetto  di  liquidazione, ai fini del
          pagamento  dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti
          delle  scommesse  raccolte  al  totalizzatore e accettate a
          quota fissa.
              2.  Il  gestore  versa  l'imposta  unica, calcolata con
          l'aliquota  del  5 per cento sull'intero importo pagato per
          ogni   singola   scommessa,   alla  sezione  competente  di
          tesoreria  provinciale  dello Stato negli appositi capitoli
          di   bilancio   ai   sensi   dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504, anche tramite il
          sistema  postale  o  bancario.  Il versamento e' effettuato
          secondo   le   modalita   indicate  nell'articolo  230  del
          regolamento  per  l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827.
              3.  Il gestore puo' delegare il versamento dell'imposta
          a  propri  rappresentanti,  i quali lo effettuano presso le
          sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al
          domicilio fiscale di questi ultimi.".
              "Art.  17. (Rapporti con altri tributi). - 1. L'imposta
          sulle  vincite  nelle  scommesse  a totalizzatore o a libro
          prevista  dall'articolo  30,  sesto  comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
          compresa  nell'imposta  unica di cui al decreto legislativo
          23 dicembre 1998, n. 504.
              2.   Le   operazioni   relative   all'esercizio   delle
          scommesse,   ivi   comprese  le  operazioni  relative  alla
          raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore
          aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 7), del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.".
              "Art. 19. (Programma scommesse). - 1. Il gestore redige
          e rende pubblico, ai fini dell'affissione nei luoghi ove il
          giuoco  viene  raccolto,  uno  specifico  programma  per le
          scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, i
          tipi  di  scommessa  ammessi,  le unita' di scommessa ed il
          minimo  di  scommessa,  nonche' gli eventuali riporti. Ogni
          variazione    al    programma    ufficiale    deve   essere
          tempestivamente comunicata al pubblico.
              2.  Per  la  totomultipla  il  programma contiene da un
          minimo  di 6 ad un massimo di 30 avvenimenti, indica i tipi
          di totomultipla ammessi e specifica per ciascun avvenimento
          gli eventi scommettibili".
              "Art.  21. (Scommessa singola - parita'). - 1. Nel caso
          di   esito   di   parita'  nell'avvenimento  oggetto  della
          scommessa   singola,  non  specificatamente  proposto  come
          evento   pronosticabile,  sono  considerate  vincenti,  con
          un'unica   quota   le   scommesse   che  indicano  uno  dei
          concorrenti   classificati   in   parita'.  Le  quote  sono
          calcolate   dividendo  il  disponibile  a  vincite  di  cui
          all'articolo  20,  comma 3, lettera a), per il numero degli
          eventi vincenti".
              "Art.  31.  (Programma  scommesse  e  quote). - 1. Ogni
          gestore  predispone  e  rende pubblico, mediante affissione
          nei  luoghi  ove  il  giuoco  viene raccolto, uno specifico
          programma  di  avvenimenti  ed  eventi  scelti  tra  quelli
          previsti  nel  programma  di  cui all'articolo 6, sui quali
          sono  accettate  le  scommesse.  Per  ogni  avvenimento  od
          evento,  il  programma  indica  l'orario  di  apertura e di
          chiusura dell'accettazione delle scommesse. Ogni variazione
          al  programma  deve  essere  tempestivamente  comunicata al
          pubblico.
              2.   Ogni   evento   oggetto   di   scommessa   riporta
          l'indicazione  della  quota  che  sara'  pagata  in caso di
          esatto  pronostico. Le quote sono rapportate ad una lira ed
          indicate  con una cifra intera seguita da un massimo di due
          decimali.  Tali  quote  sono comprensive della restituzione
          della posta.
              3.  Nel  programma  sono indicati gli avvenimenti per i
          quali  non  sono accettate scommesse singole, ma unicamente
          scommesse multiple".
              "Art.  36. (Parita'). - 1. Nel caso di esito di parita'
          negli  avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato
          come   evento   pronosticabile,  la  quota  pagata  per  la
          scommessa  del  singolo  evento  e' determinata dalla quota
          pattuita  compresa  la restituzione della posta, divisa per
          il numero degli eventi risultati in parita'; la nuova quota
          cosi'  determinata  e'  considerata anche nel calcolo delle
          multiple nel quale l'evento e' ricompreso.
              2.  Nel  caso  di  esito  di  parita' negli avvenimenti
          oggetto  della  scommessa,  per i quali siano state offerte
          due  o  tre  possibilita'  di  vincita,  la quota pagata e'
          determinata  moltiplicando  la  quota  pattuita compresa la
          restituzione  della  posta,  per  un  coefficiente  K cosi'
          determinato:
                K<$>=<$>1  -  (numero  vincite  da pagare per effetto
          della  parita'  -  vincite  offerte/vincite  da  pagare per
          effetto della parita').
              Le nuove quote cosi' determinate sono considerate anche
          nel   calcolo   delle  multiple  nelle  quali  l'evento  e'
          ricompreso".
              "Art.   38.  Soluzione  delle  controversie.  -  1.  Le
          controversie,  escluse quelle di natura fiscale, insorte in
          sede  di  interpretazione  e  di  esecuzione  del  presente
          regolamento  e  delle  scommesse  dallo stesso disciplinate
          possono   essere   sottoposte,   per   la  loro  soluzione,
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria oppure al giudizio di
          apposita  commissione  nominata dal Ministro delle finanze,
          con  reclamo scritto da inoltrare entro trenta giorni dalla
          convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione
          delle quote per le scommesse a totalizzatore.
              2.  La  Commissione  decide,  sentite  le  parti, entro
          sessanta  giorni  dalla  ricezione del reclamo istruito dal
          Ministero  delle finanze. La decisione della Commissione e'
          vincolante  ed  immediatamente  esecutiva.  La Commissione,
          inoltre,  sulla  base delle questioni esaminate, formula al
          Ministro proposte di modifica del regolamento.
              3.  Nel  caso  di rigetto del reclamo puo' essere adita
          l'autorita' giudiziaria ordinaria.
              4.   La   commissione  e'  composta  da  un  magistrato
          appartenente   all'ordinamento   giudiziario   ordinario  o
          amministrativo  con qualifica di consigliere della Corte di
          cassazione  o  equiparata  che la presiede, da un dirigente
          del    Ministero    delle    finanze,   da   un   dirigente
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e da
          due esperti proposti dal CONI.
              5. Per ogni membro e' nominato un supplente.
              6. Le decisioni possono essere assunte solo in presenza
          di tre membri, compreso il presidente.
              7.  Alla Commissione e' dovuto un gettone di presenza a
          carico del CONI".