IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4  dell'art.  6  del  decreto-legge 1o
ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con  modificazioni, nella legge
28 novembre 1996,  n.  608,  a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  a  r.l. Cooperativa cuore verde,
inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 18 maggio 2000,
relativa  al  periodo  dal  1o aprile  2000  al  31  marzo  2001, che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Visto il decreto ministeriale in data 30 giugno 1999;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori in data 28 marzo 1999 e 28
marzo 2000 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente
dal  1o aprile 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  pelli  e  cuoio  applicato,  a  25 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 su un organico
complessivo di 24 unita';
    Considerato  che il predetto contratto e' stato stipulato al fine
di  evitare  in  tutto  o in parte la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 1o aprile 2000 al 31 marzo 2001,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  societa' a r.l.
Cooperativa  cuore verde, con sede in Perugia, unita' di Perugia, per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario
di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25 ore medie settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unita', su un
organico complessivo di 24 unita'.