IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto  l'art. 1, comma 9, e l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n.
223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  delibera  CIPI  del 13 luglio 1993, ed in particolare la
lettera  a) che stabilisce, per le procedure concorsuali previste dal
sopra  richiamato  art.  3,  le  condizioni  e  le  modalita'  per la
concessione  della  CIGS  in deroga al limite massimo di cui al sopra
citato art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991;
  Visto  il  decreto n. 17 del 24 settembre 1997 emesso dal tribunale
di  Monza  (Milano)  con  il  quale  e'  stata  dichiarata  aperta la
procedura  di concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. Nuova
Cimimontubi;
  Vista  l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 settembre 1997;
  Vista  la  successiva  istanza del su citato commissario giudiziale
presentata  in  data  30 marzo 2000, che costituisce parte integrante
della  precedente  istanza e che, comunque viene posta in allegato al
presente provvedimento, con la quale da un lato si richiede la deroga
al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991
e  dall'altro  si  dichiara  che  la  societa'  rientra  nei  criteri
determinati dalla delibera CIPI sopra indicata;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento  integrativo, anche in deroga al predetto limite massimo,
preso atto dalle dichiarazioni del commissario giudiziale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimimontubi,
con  sede in Vimodrone (Milano), unita' in Bergamo, per un massimo di
14   unita'   lavorative;  Milano,  per  un  massimo  di  318  unita'
lavorative;   Vimodrone  (Milano),  per  un  massimo  di  149  unita'
lavorative,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale dal 30 settembre 1997 al 29
marzo 1998.