IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  723  del  5-7 gennaio 2000 pronunciata dal
tribunale  di  Sassari  che  ha dichiarato il fallimento della S.p.a.
STEL - Strutture elettrosaldate e lamiere;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei  lavori  sospesi  dal  lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 17 gennaio 2000;
  Visto  il decreto ministeriale del 18 aprile 2000, n. 28163, con il
quale e' stato autorizzato, ai sensi del citato art. 3 della legge n.
223/1991,  il trattamento straordinario di integrazione salariale per
l'annualita' 17 gennaio 2000-16 gennaio 2001;
  Vista la nota del curatore fallimentare in data 13 giugno 2000, con
il  quale  si  comunica  che il tribunale di Sassari, con decreto del
19-22   maggio  2000,  ha  dichiarato  la  chiusura  della  procedura
fallimentare,  i  cui  effetti  si  sono comunque prodotti sino al 13
giugno 2000, data di affissione del suddetto decreto;
  Ritenuta  di  annullare e sostituire il citato decreto ministeriale
del  18  aprile 2000, n. 28163 e di autorizzare il citato trattamento
di  integrazione  salariale  per il periodo dal 17 gennaio 2000 al 13
giugno 2000;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate  e' autorizzata, in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  STEL  - Strutture
elettrosaldate  e  lamiere,  sede in Sassari e unita' in Sassari (NID
0020SS0002),   per   un   massimo   di   36   unita'  lavorative,  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 17 gennaio 2000 al 13 giugno 2000.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e annulla e sostituisce il decreto ministeriale
18 aprile 2000, n. 28163.
    Roma, 6 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi