IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della ditta S.p.a. Tecnocostruzioni - Costruzioni
Generali  tendente  ad  ottenere  la proroga della corresponsione del
trattamento    straordinario    di    integrazione    salariale   per
riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 1o giugno 2000, con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere  dal  12 luglio 1999,  il suddetto
trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 30 maggio
2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Tecnocostruzioni  - Costruzioni Generali, con sede in Napoli,
unita'  di  Cantiere  FF.SS.  Reggio Calabria (NID 0018RC0002) per un
massimo  di  sei  unita'  lavorative,  cantiere  IACP Bologna, per un
massimo  di  nove  unita'  lavorative,  cantieri  nella  provincia di
Salerno  (NID  0015SA0005),  per  un  massimo di 9 unita' lavorative,
uffici  Napoli  (NID  0015NA0011),  per  un  massimo  di  sei  unita'
lavorative, per il periodo dal 12 gennaio 2000 all'11 luglio 2000.
  Istanza  aziendale presentata il 18 febbraio 2000 con decorrenza 12
gennaio 2000.
  L'  I.N.P.S.  e'  autorizzato a provvedere al pagamento diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi