IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Bull  HN Information System
Italia,  tendente  ad  ottenere  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  riorganizzazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Acquisite  le  risultanze  istruttorie del comitato tecnico, di cui
all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate
nella seduta del 9 giugno 2000;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale datato 3 luglio
2000,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Bull  HN  Information  Systems  Italia,  con sede in Pregnana
Milanese  (Milano),  unita' di Avellino (Prata Principato Ultra) (NID
9915AV0004),  per  un  massimo  di  sei  unita' lavorative; Bari (NID
9916BA0012) per un massimo di cinque unita' lavorative; Cagliari (NID
9920CA0109), per un massimo di una unita' lavorativa; Castel Maggiore
(Bologna)   (NID   9908BO0007),  per  un  massimo  di  dodici  unita'
lavorative;  Firenze  (NID  9909FI0007),  per  un  massimo di quattro
unita'  lavorative;  Genova (NID 9904GE001), per un massimo di cinque
unita'  lavorative;  Padova  (NID 9906PD0004), per un massimo di otto
unita'  lavorative; Palermo (NID 9919PA0026), per un massimo di sette
unita'  lavorative;  Pescara,  per un massimo di 2 unita' lavorative;
provincia di Milano (Pregnana, Monza, Sedriano, Milano, via Nuvolone)
(NID  9903MI0087), per un massimo di ottantacinque unita' lavorative;
Rende  (Cosenza)  (NID  9918CS0009),  per un massimo di cinque unita'
lavorative;  Roma  (NID  9912RM0032),  per un massimo di ventiquattro
unita'  lavorative;  Torino  (NID 9901TO0019), per un massimo di nove
unita'  lavorative;  Tremestieri  (Catania)  (NID 9919CT0012), per un
massimo di sei unita' lavorative, per il periodo dall'11 gennaio 1999
al 10 luglio 2000.
  Istanza  aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 11
gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi