IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la  legge  9  maggio  1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  24  giugno  1997,  n.  196  "Norme  in materia di
promozione  dell'occupazione"  e,  in  particolare,  l'art.  14,  che
prevede  la  concessione,  secondo  modalita' stabilite con specifici
decreti  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  di  contributi finalizzati a favorire l'occupazione nel
settore  della  ricerca, nonche' la mobilita' di personale di ricerca
tra enti pubblici di ricerca e imprese, a valere sulle disponibilita'
di   competenza   del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica nell'ambito delle normative ivi indicate;
  Visto  l'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, al comma
8, ha apportato modifiche al predetto art. 14 della legge n. 196/1997
estendendo,  in  particolare,  alle  universita'  la  possibilita' di
fruire  dei contributi di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso art. 14 a
valere sui trasferimenti statali ad esse destinati;
  Considerata  l'opportunita',  per  l'anno  2000,  di  riservare  un
importo  di  lire  20  miliardi  per le finalita' di cui all'art. 14,
comma  1,  della  predetta  legge,  a valere sulle disponibilita' del
Fondo  per le agevolazioni alla ricerca di cui al decreto legislativo
27 luglio  1997,  n. 297, nonche' di lire 5 miliardi per le finalita'
di  cui all'art. 14, comma 4, e con riferimento agli enti pubblici di
ricerca,  a  valere sulle disponibilita' di cui all'art. 11, comma 5,
del   decreto-legge   16   maggio   1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Considerata,  altresi',  l'opportunita'  di riservare un importo di
lire  2  miliardi per le finalita' di cui all'art. 14, comma 4, e con
riferimento  alle  universita', a valere sui trasferimenti statali ad
esse destinate;
  Considerata    l'opportunita'   per   l'anno   2000   di   favorire
preferenzialmente l'avviamento ad attivita' di ricerca presso piccole
e  medie imprese o presso enti di ricerca e universita' di possessori
del  titolo  di  dottore  di  ricerca,  di altri titoli di formazione
post-laurea  acquisiti  in Italia e all'estero, del diploma di laurea
unitamente ad esperienze nel settore della ricerca;
  Ritenuta  l'opportunita' di procedere alla apertura dei termini per
l'esercizio  2000,  ai  sensi  della  predetta  normativa, nelle more
dell'entrata  in vigore dei decreti attuativi del decreto legislativo
27  luglio  1999,  n.  297,  recante:  "Riordino  della  disciplina e
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica
e  tecnologica,  per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita'
dei ricercatori";
  Visti  gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Ambito operativo
  1.   Ai  sensi  dell'art.  14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
secondo  le  modalita'  di  seguito  specificate, il presente decreto
disciplina:
    a)  la  concessione, ai soggetti di cui all'art. 2, di contributi
finalizzati  all'assunzione,  nell'ambito  di  progetti di ricerca di
durata predeterminata e con contratti a termine di lavoro subordinato
a  tempo  pieno  di durata almeno biennale, di dottori di ricerca, di
possessori  di  titolo  di  formazione  post-laurea  conseguito anche
all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
    b) l'assegnazione in distacco temporaneo presso i soggetti di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettere  a),  c),  d) ed e), di ricercatori,
tecnologi  e  tecnici  di ricerca dipendenti dalle universita', dagli
enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni, dall'E.N.E.A. e dall'ASI, per un periodo non superiore
a quattro anni, rinnovabile una sola volta;
    c)  l'integrazione  dei contributi ordinari agli enti pubblici di
ricerca  e  alle  universita', finalizzati alla copertura degli oneri
derivanti  dall'assunzione per attivita' di ricerca, secondo le norme
vigenti   per  gli  enti  medesimi,  in  sostituzione  del  personale
distaccato  di  cui alla lettera b) del presente comma, di dottori di
ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito
anche  all'estero,  di  laureati  con  esperienza  nel  settore della
ricerca, con contratto a termine di lavoro subordinato, di durata non
superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta.
  2.  Per  la  realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono
destinate nell'esercizio 2000 le seguenti risorse finanziarie:
    a)  per  le finalita' di cui all'art. 14, comma 1, della legge n.
196/1997,   un  importo  di  20  miliardi  di  lire  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo  speciale  per la ricerca applicata di cui
alla  legge  17  febbraio  1982,  n.  46,  di  cui 1 miliardo di lire
destinato  alla  copertura  degli  oneri  relativi  alle attivita' di
controllo e di monitoraggio di cui all'art. 6, qualora effettuati con
il  ricorso  ad  enti  o  societa'  ai  sensi del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  157,  ovvero  ad  esperti  iscritti  negli  albi
istituiti  presso  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
    b)  per  le finalita' di cui all'art. 14, comma 4, della legge n.
196/1997,  un  importo di 5 miliardi a valere sulle disponibilita' di
cui  all'art.  11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e
con riferimento agli enti pubblici di ricerca;
    c)  per  le finalita' di cui all'art. 14, comma 4, della legge n.
196/1997,  e  con  riferimento  alle  universita',  un  importo  di 2
miliardi a valere sui trasferimenti statali ad esse destinati.
  3. Ai sensi del presente decreto si intende:
    a)   per   "ricerca",  la  definizione  di  cui  alla  disciplina
comunitaria  per  gli  aiuti  di  Stato  alla  ricerca  e sviluppo n.
96/C45/06,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee  del  17  febbraio 1996, n. C45/C, e riportata in allegato al
presente decreto;
    b) per "universita'", le universita' e gli istituti di istruzione
universitaria  o  di  grado  universitario  statali  e  non  statali,
istituite nel territorio dello Stato;
    c)  per  "titolo  di  formazione post-laurea", il relativo titolo
conseguito anche all'estero, comunque riconosciuto in Italia.