IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto
comunitario;
  Visto  il  decreto  8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive
92/53/CEE   e   93/1981/CEE   concernenti   il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a  motore  e  dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce
l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE, come da ultimo
modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva
98/91/CE,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 133 del 9 giugno
1999;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 luglio  1997,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del 27 luglio 1997, di attuazione della
direttiva  96/79/CE  del  Parlamento  e del Consiglio del 16 dicembre
1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di
urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE;
  Vista  la  direttiva  1999/98/CE  della Commissione del 15 dicembre
1999,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L9  del 13 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva
96/1979/CE  del  Parlamento  e  del  Consiglio sulla protezione degli
occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.   L'allegato   II  al  decreto  ministeriale  7 luglio  1997  e'
modificato conformemente all'allegato al presente decreto.