L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta,
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative: in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva n. 95/26/CE, in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4,  concernente  le disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione  delle norme concerneti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  ministeriale,  in  data  26 novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa   e   riassicurativa   gia'   rilasciate  alla  Universo
assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, via del Pilastro n. 52, ed
i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera assunta, in data 27 aprile 2000, dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  della Universo assicurazioni S.p.a.,
che  ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 8, 15, 17 e
19 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo testo dello statuto sociale della Universo
assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, con le modifiche apportate
agli articoli:
    art. 5 (Capitale sociale).
    Nuovo  ammontare  del  capitale  sociale:  L. 100.800.000.000 (in
luogo  del  precedente  importo  di  L. 80.325.000.000), diviso in n.
60.480.000  azioni  ordinarie e in n. 40.320.000 azioni privilegiate,
da   L. 1.000  ciascuna  (a  seguito  di  riduzione  del  capitale  a
L. 18.900.000.000  per copertura perdite esercizio 1999 e contestuale
riaumento   del   medesimo   per   L. 81.900.000.000,   integralmente
sottoscritto e versato);
    art. 8 (Assemblea).
    Introduzione  della  possibilita',  per  il collegio sindacale, o
almeno   due   suoi   membri,   di   convocare   l'assemblea,  previa
comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione;
    art. 15 (Amministrazione).
    Convocazione  del  consiglio  di  amministrazione:  soppressione,
rispetto  alla  precedente  previsione statuaria, delle parole "o dal
collegio  sindacale" in relazione ai soggetti preposti ad attivare la
convocazione attraverso richiesta scritta.
    Nuova disciplina in materia di:
      a) adunanze  del  consiglio di amministrazione: validita' delle
adunanze   anche  allorquando  tenute  mediante  mezzi  telematici  o
equipollenti (videoconferenze): condizioni ed effetti;
      b) convocazione  del consiglio di amministrazione: introduzione
della  possibilita',  anche  per  il collegio sindacale, o almeno due
suoi  membri,  di  convocare  il  consiglio,  previa comunicazione al
presidente;
      c) tenuta  delle  riunioni  del  consiglio  di amministrazione:
"almeno una volta ogni tre mesi";
      d) obbligo  di  informativa al collegio sindacale, da parte del
consiglio   di   amministrazione,   sull'attivita'   svolta  e  sulle
operazioni  di  maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,  sulle  operazioni in potenziale conflitto di interesse:
modalita';
    art. 17 (Amministrazione).
    Introduzione   di   nuova   disciplina  in  materia  di  comitato
esecutivo:  rinvio alle norme statutarie di cui all'art. 15, commi 1,
3,  4,  6 e 8, in tema di convocazione del comitato e di cui all'art.
15, commi 5 e 7, in tema di regolare costituzione e deliberazione;
    art. 19 (Collegio sindacale).
    Introduzione di nuova disciplina in materia di:
      a) nomina  dei  membri del collegio sindacale e del presidente:
modalita' e criteri;
      b) limiti  al  cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale: effetti;
      c) obbligo per i sindaci di assistere alle sedute del consiglio
di  amministrazione,  alle  assemblee  ed  alle riunioni del comitato
esecutivo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 agosto 2000
                                             Il presidente: Manghetti