IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   5   luglio  1991,  n.  197,  recante
"Provvedimenti  urgenti  per limitare l'uso del contante e dei titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio";
  Visto  l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197,
sostituito  dall'art.  4  del  decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
153;
  Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalita' di
attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197;
  Visto  il  proprio  decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 161 del 10 luglio 1992, concernente modalita'
di   acquisizione  e  archiviazione  dei  dati  nonche'  standards  e
compatibilita'  informatiche  da  rispettare,  ai sensi dell'art. 13,
comma  5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e da ultimo,
dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto-legge  3  maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
  Visto  il  proprio  decreto in data 7 agosto 1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  192 del 17 agosto 1992, recante le modalita'
con   le   quali   l'Ufficio  italiano  dei  cambi  effettua  analisi
statistiche   dei   dati   aggregati,   concernenti  complessivamente
l'operativita'  di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di far
emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate
zone territoriali;
  Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio  1991,  n.  197,  come  sostituito  dall'art.  4  del  decreto
legislativo  26 maggio 1997, n. 153, il Ministro del tesoro determina
i  criteri  generali  con  cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua,
allo   scopo  di  far  emergere  eventuali  fenomeni  di  riciclaggio
nell'ambito  di  determinate  zone  territoriali,  analisi  dei  dati
aggregati  concernenti  complessivamente  l'operativita'  di  ciascun
intermediario  abilitato,  mentre l'Ufficio italiano dei cambi, sulla
base  di  tali criteri generali, stabilisce le prescrizioni attuative
di  carattere  tecnico  che gli intermediari abilitati sono tenuti ad
osservare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per  consentire  di  effettuare  analisi dei dati aggregati allo
scopo   di  far  emergere  eventuali  fenomeni  di  riciclaggio,  gli
intermediari  abilitati  di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 maggio
1991,  n.  143,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991,  n. 197, devono segnalare all'Ufficio italiano dei cambi i dati
raccolti,  ai  sensi  della  stessa  legge  5  luglio  1991,  n. 197,
aggregati secondo i criteri generali di cui all'art. 2.