IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, concernente modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati nonche' standards e compatibilita' informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992, recante le modalita' con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali; Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, il Ministro del tesoro determina i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato, mentre l'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di tali criteri generali, stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare; Decreta: Art. 1. 1. Per consentire di effettuare analisi dei dati aggregati allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio, gli intermediari abilitati di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, devono segnalare all'Ufficio italiano dei cambi i dati raccolti, ai sensi della stessa legge 5 luglio 1991, n. 197, aggregati secondo i criteri generali di cui all'art. 2.