IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente  risul-tante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da  emettere  in  lire,  in ecu o in altre valute;   Visto il decreto
legislativo   24 giugno   1998,  n.  213,  recante  disposizioni  per
l'introduzione    dell'euro   nell'ordinamento   nazionale,   ed   in
particolare   le   disposizioni   del   titolo   V,   riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 20
luglio  2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Visti  i  propri decreti in data 8 e 27 giugno, 6 e 20 luglio 2000,
con  i  quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto tranches
dei  buoni  del  Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e
scadenza 15 giugno 2003;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato.
disporre  l'emissione  di  una  nona  tranche  dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta  l'emissione di una nona tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  5%,  con  godimento  15 giugno  2000  e  scadenza
15 giugno  2003,  fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di
euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, citato nelle
premesse,  recante  l'emissione  delle  prime  due tranches dei buoni
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 giugno 2000.