IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art. 43, primo comma della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  d Ministro del tesoro e autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del Tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
10 luglio  2000,  ammonta  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i  propri  decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8
giugno,  6  luglio  2000,  con  i quali e' stata disposta l'emissione
delle  prime  dieci  tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con
godimento 1o novembre 1999 e scadenza 1o maggio 2031.
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizione in contanti;
                              Decerta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 43 della legge 7 agosto
1982,  n.  526, e' disposta l'emissione di una undicesima tranche dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  6%,  con godimento 1o novembre 1999 e
scadenza  1o maggio  2031,  fino  all'importo massimo di nominali 750
milioni  di  euro,  di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000,
citato  nelle  premesse, recante l'emissione delle prime due tranches
dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi   tra   i  titoli  sui  quali  l'istituto  di  emissione  e'
autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto
dall'articolo 1, terzo comma del decreto ministeriale 10 maggio 2000,
citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
"coupon stripping".
  La  prima  cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.