Il  comune  di  Selargius  (provincia di Cagliari) ha adottato il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
    di   stabilire,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2  del  decreto
legislativo  504/1992  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,
l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili per l'anno 2000
nelle misure seguenti:
      1)  aliquota  del  4,5  per  mille  per gli immobili adibiti ad
abitazione  principale  e  per  quelli  concessi  in  uso gratuito ai
discendenti   sulla   base   di  quanto  previsto  nell'art.  19  del
regolamento I.C.I.;
      2)  aliquota del 5 per mille per gli immobili utilizzati per le
attivita' commerciali e per le aree agricole produttive;
      3) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili;
    di   stabilire,   ai  sensi  dell'an.  8,  comma  3  del  decreto
legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazione, che,
per  l'anno  2000,  la  detrazione  di L. 200.000 relativa all'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
venga elevata:
      1)  a  L.  300.000  a  favore  delle sottoindicate categorie di
cittadini:
        a) cassaintegrati;
        b) soggetti che percepiscono pensione sociale;
        c) disoccupati:
          purche'  appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non
sia   superiore  a  L.  18.000.000  e  i  cui  componenti  non  siano
proprietari o usufruttuari di altra unita' immobiliare;
        d)  tutti  i  soggetti  passivi, che pur non rientrando nelle
precedenti   categorie,   appartengono  a  nuclei  familiari  con  le
caratteristiche sopra descritte;
      2)  a  L.  240.000 a favore dei soggetti passivi appartenenti a
nuclei  familiari  il  cui  reddito non sia superiore a L. 20.000.000
(ventimilioni)   e   i   cui   componenti  non  siano  proprietari  o
usufruttuari di altra unita' immobiliare;
    di dare atto che:
      a) la maggiore detrazione non sara' concessa nel caso di unita'
immobiliari classificate come A1-A7-A8;
      b)  la  maggiore  detrazione  dovra'  essere richiesta mediante
compilazione  di  apposito  modulo,  predisposto dal comune, entro il
termine stabilito per il versamento in acconto o nel caso di immobili
acquisiti nel II semestre, entro la data di scadenza del saldo.