IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio l992, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999
sulla nuova denominazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Vista la domanda presentata dalla regione Veneto, con delibera di
giunta del 4 maggio 1999, n. 1518, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
"Arcole";
Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
del relativo disciplinare di produzione, formulati dal comitato
medesimo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno
2000;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della denominazione di origine controllata dei vini "Arcole", in
conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal citato
comitato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
"Arcole" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare
di produzione.
Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia
2000.