IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto 23 aprile 1992 del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, recante disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti sanitarie ausiliare di odontotecnico e di ottico, nonche' per la durata e la conclusione dei corsi stessi; Vista la legge n. 425 del 10 dicembre 1997 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998 recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 425/1997; Visti i decreti ministeriali n. 358 in data 18 settembre 1998, n. 518, n. 519, n. 520 in data 8 novembre 1999, emanati in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998; Vista la propria ordinanza 13 aprile 1999, n. 101, con la quale sono stati regolamentati gli esami di abilitazione in argomento; Visto l'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Rilevata l'opportunita' che gli esami di abilitazione regolati dalla presente ordinanza non si svolgano nel periodo terminale delle lezioni ne' a breve periodo di tempo dall'inizio dei nuovi esami di Stato di cui alla citata legge n. 425/1997; Considerato, altresi', che gli esami di cui alla presente ordinanza, abilitanti all'esercizio delle professioni di odontotecnico e ottico, hanno la finalita' di verificare, oltre al livello di formazione generale acquisito dai candidati, il grado di professionalita' specifica acquisita dagli allievi; Ordina: Art. 1. Periodo di svolgimento 1. L'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico e odontotecnico si svolge nel mese di settembre successivo alla effettuazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore. La data d'inizio dell'esame e' resa nota annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Per l'anno scolastico 1999-2000, la data d'inizio e' fissata al 7 settembre, ferma restando l'autonoma facolta' delle istituzioni scolastiche di variare tale data entro i giorni compresi tra il 7 e il 10 settembre, al fine di consentire agli studenti l'eventuale partecipazione ad esami di ammissione all'universita'.