IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione
della direttiva n. 91/414/CEE;
  Visto  l'art.  6,  commi  1  e  7,  lettera  b), del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Vista  la  decisione della Commissione delle Comunita' europee n. C
(2000)  655  del  9 marzo  2000  relativa  alla  non  iscrizione  del
pirazofos  come  sostanza  attiva  nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE   ed   alla   revoca  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle
procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione
dell'11 dicembre 1992;
  Ritenuto  di  attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo
altresi'  un  termine  per lo smaltimento delle scorte esistenti alla
data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  dei  prodotti
fitosanitari contenenti pirazofos;
  Visto  l'art.  23,  commi  1  e 2, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le   autorizzazioni   dei   prodotti   fitosanitari   contenenti
pirazofos, riportati in allegato, sono revocate dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.