IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed
in  particolare  l'art.  1, che riserva allo Stato l'organizzazione e
l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi-pronostici;
  Vista  la  legge  2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del  lotto,  ed  in  particolare  l'art.  7,  cosi'  come  modificato
dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85;
  Visto  l'art.  1,  comma 2, del proprio decreto 31 gennaio 2000, n.
29,  istitutivo del gioco del "Bingo", che stabilisce che la gestione
del gioco stesso sia attribuita a concessionari individuati all'esito
di   apposite   gare,   da  espletare  conformemente  alla  normativa
comunitaria;
  Visto   l'art.  1,  comma  3,  dello  stesso  decreto  ministeriale
31 gennaio  2000,  n.  29, che disciplina l'affidamento del controllo
centralizzato del gioco ad un soggetto estraneo all'amministrazione;
  Considerato  il  carattere  meramente  suppletivo  di  quest'ultima
disposizione  quale  regolamentazione di una facolta' che non esclude
di   per   se'  l'ulteriore  facolta',  insita  nel  potere  e  nelle
prerogative  istituzionali  di  una  pubblica  amministrazione  -  e,
quindi,  non declinabile, se non per contingente carenze organica e/o
funzionale  della stessa amministrazione - di provvedere direttamente
con i propri mezzi;
  Accertata la sussistenza nell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di   Stato   di   sufficienti  strutture  centrali  e  periferiche  -
quest'ultime capillarmente diffuse su tutto il territorio dello Stato
-  e considerato altresi' l'ampia e specifica competenza acquisita da
detta  Amministrazione  autonoma  nel  settore dei giochi, sotto ogni
aspetto organizzativo ed operativo;
  Considerato che - come rappresentato dalla stessa Amministrazione -
dallo  svolgimento  diretto  di  ogni  incombente  che il regolamento
prevede  in  capo all'incaricato del controllo centralizzato derivano
notevoli  risparmi  e  in  termini  di tempo, evitandosi il ricorso a
procedure  concorsuali per l'individuazione dell'incaricato medesimo,
e  in  termini  di  economia  di  spesa,  con  riguardo  all'aggio da
corrispondere all'affidatario del controllo centralizzato;
  Ritenuto  opportuno,  per  le  considerazioni  che  precedono,  che
l'attivita'  di  controllo  del gioco del "Bingo" venga esercitata in
via diretta dallo Stato;

                    Emana la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  L'incarico  di  controllore  centralizzato del gioco del "Bingo" e'
affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.