IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed in particolare l'art. 1, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi-pronostici; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, ed in particolare l'art. 7, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto l'art. 1, comma 2, del proprio decreto 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del gioco del "Bingo", che stabilisce che la gestione del gioco stesso sia attribuita a concessionari individuati all'esito di apposite gare, da espletare conformemente alla normativa comunitaria; Visto l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che disciplina l'affidamento del controllo centralizzato del gioco ad un soggetto estraneo all'amministrazione; Considerato il carattere meramente suppletivo di quest'ultima disposizione quale regolamentazione di una facolta' che non esclude di per se' l'ulteriore facolta', insita nel potere e nelle prerogative istituzionali di una pubblica amministrazione - e, quindi, non declinabile, se non per contingente carenze organica e/o funzionale della stessa amministrazione - di provvedere direttamente con i propri mezzi; Accertata la sussistenza nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di sufficienti strutture centrali e periferiche - quest'ultime capillarmente diffuse su tutto il territorio dello Stato - e considerato altresi' l'ampia e specifica competenza acquisita da detta Amministrazione autonoma nel settore dei giochi, sotto ogni aspetto organizzativo ed operativo; Considerato che - come rappresentato dalla stessa Amministrazione - dallo svolgimento diretto di ogni incombente che il regolamento prevede in capo all'incaricato del controllo centralizzato derivano notevoli risparmi e in termini di tempo, evitandosi il ricorso a procedure concorsuali per l'individuazione dell'incaricato medesimo, e in termini di economia di spesa, con riguardo all'aggio da corrispondere all'affidatario del controllo centralizzato; Ritenuto opportuno, per le considerazioni che precedono, che l'attivita' di controllo del gioco del "Bingo" venga esercitata in via diretta dallo Stato; Emana la seguente direttiva: Art. 1. L'incarico di controllore centralizzato del gioco del "Bingo" e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.