IL COMITATO NAZIONALE DI PARITA' E PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO

    Visto  il  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  166  del  18 luglio 2000, concernente
disciplina  dell'attivita'  delle  consigliere  e  dei consiglieri di
parita'  e  disposizioni  in  materia  di  azioni  positive,  a norma
dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
    Visto  l'art. 7, comma 1, sostitutivo dell'art. 2, comma 1, della
legge  10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che a partire dal
1o ottobre  ed  entro  il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro
pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati,
le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali
possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di  essere  ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari
connessi all'attuazione di progetti di azioni positive;
    Visto  l'art.  7,  comma 2, del suddetto decreto legislativo, che
modifica  l'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 125/1991, nel
quale  si  stabilisce  che  il  Comitato nazionale di parita' formula
entro  il  31 maggio  di  ogni  anno un programma-obiettivo nel quale
vengono  indicate  le  tipologie  di  progetti di azioni positive che
intende  promuove,  i  soggetti ammessi per le singole tipologie ed i
criteri di valutazione;
    Visto  l'art.  7, comma 6, nel quale si stabilisce che in fase di
prima  attuazione, il programa-obiettivo e' formulato per l'anno 2000
entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
    Considerato  che  le  suddette  azioni possono essere proposte da
datori  di  lavoro  privati,  cooperative,  consorzi, amministrazioni
pubbliche,  organizzazioni sindacali e associazioni di varia natura -
ordini  professionali,  enti  bilaterali - e sono indirizzate al loro
personale/iscritti/associati;
    Considerato   che   le  caratteristiche  del  programma-obiettivo
riguardano:
      un  investimento  qualitativo  su  un  numero  piu' limitato di
progetti di azioni positive;
      la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle
organizzazioni  rivolte  alle donne entrate in questi ultimi anni nel
mondo del lavoro;
      la  promozione  di azioni positive nell'ambito di interventi di
sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;
    Considerato  che per quanto riguarda gli aspetti di qualita' e la
necessaria ottica di genere, si ritiene di dover incidere sui fattori
che  creano  condizioni  di  disparita'  al  fine  di eliminarli. Per
favorire  l'ingresso,  la  permanenza  e  l'avanzamento professionale
delle donne si ritiene di dover promuovere:
      azioni  di  sistema che tengano conto del complesso contesto in
cui le donne agiscono;
      azioni intensive che continuino nel tempo;
      azioni  innovative  rispetto  agli  obiettivi  che  si vogliono
perseguire  (ad  esempio  desegregazione  non  solo verso occupazioni
maschili, ma anche nelle occupazioni femminili).
    Tutto  cio'  considerato, il Comitato nazionale di parita' e pari
opportunita' nel lavoro;
                               Formula
il  programma-obiettivo "Promuovere la presenza delle donne dentro le
organizzazioni e rendere le organizzazioni amiche delle donne".
    A tal fine, le tipologie di azioni positive si articolano intorno
a due assi:
                               Asse 1.
 Riduzione della segregazione occupazionale orizzontale e verticale
    Si   tratta   di   azioni   positive   frutto   di   accordi  tra
sindacati/imprese  all'interno  delle organizzazioni e/o derivanti da
accordi della programmazione negoziata che hanno l'obiettivo di:
      portare  nelle organizzazioni le donne verso lavori tipicamente
maschili, gli uomini verso lavori tipicamente femminili;
      promuovere le donne nei livelli e ruoli di responsabilita' dove
sono sottorappresentate.
    Destinatarie/i   delle  azioni  sono  disoccupate/i,  occupate/i,
iscrit-te/i, associate/i.
    I  soggetti  finanziabili  sono  i  datori  di lavoro privati, le
cooperative  e i loro consorzi, i datori di lavoro pubblici, i centri
di   formazione   accreditati,   le  organizzazioni  sindacali  e  le
associazioni di varia natura.
                               Asse 2.
Integrazione della dimensione delle pari opportunita' nelle strategie
                      di sviluppo organizzativo
    Si  tratta  di azioni positive tese a valorizzare e migliorare le
condizioni   di   lavoro   femminile   nei  processi  di  innovazione
tecnologica e di gestione delle risorse umane con l'obiettivo di:
      gestire gli effetti sull'organizzazione del lavoro di azioni di
ridistribuzione delle responsabilita' familiari tra i due sessi;
      sperimentare forme innovative di orario di lavoro;
      riformulare    i    sistemi   di   selezione,   valutazione   e
riconoscimento  al  fine di valorizzare le competenze e i ruoli delle
donne;
      ridefinire  le  norme e le prassi organizzative per la nomina e
la designazione di donne ai livelli di responsabilita' e direzione;
      sviluppare  metodi  e  modelli  mirati  ad  inserire  il lavoro
atipico ed il lavoro part-time nei percorsi di carriera.
    Destinatarie/i  delle  azioni  sono  lavoratrici/ori, iscritte/i,
associate/i, responsabili/dirigenti.
    I  soggetti  finanziabili  sono  i  datori  di lavoro privati, le
cooperative  ed  i  loro  consorzi,  i  datori di lavoro pubblici, le
organizzazioni sindacali e le associazioni di varia natura.
    La valutazione dei progetti fara' conseguentemente riferimento ai
seguenti criteri:
      trasversalita' rispetto alle politiche organizzative;
      capacita' di produrre effetti di sistema;
      qualita' e logica progettuale;
      efficacia delle azioni;
      congruita' economico-finanziaria.
    Per  la  valutazione  della fattibilita' delle azioni proposte, i
soggetti   proponenti  sono  tenuti  ad  allegare  alla  domanda  una
documentazione   atta   a  comprovare  l'affidabilita'  del  soggetto
medesimo (statuto, visura camerale, curriculum attivita' o altro).
Modello di domanda.
    Onde    evitare   che   le   modifiche   di   cui   al   presente
programma-obiettivo  arrechino  difficolta'  nella  presentazione dei
progetti  da  parte  dei  soggetti proponenti, si rinviano i medesimi
alla  modulistica  vigente,  con  l'avvertimento di porre particolare
attenzione alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 196
del  23 maggio  2000.  In  particolare,  si richiama l'attenzione sui
seguenti aspetti:
      punto  1  del  modello  di  domanda  "Dati relativi ai soggetti
proponenti":   ai   soggetti  gia'  elencati  vanno  aggiunti  quelli
introdotti dal nuovo decreto;
      punto  3  del  modello  di  domanda "Descrizione del progetto":
oltre  alle  informazioni  richieste,  i soggetti proponenti dovranno
indicare  se  il  progetto  si  riferisce all'Asse 1 o all'Asse 2 del
programma-obiettivo.

                                     Il Sottosegretario di Stato
                                   Presidente del comitato nazionale
                                     di parità e pari opportunità
                                               Piloni