IL DIRETTORE GENERALE
            delle politiche comunitarie e internazionali

  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V  che prevede che qualora le
condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della Comunita' lo
richiedano,   gli   Stati   membri  interessati  possono  autorizzare
l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  delle  uve
fresche,  del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato,
del  vino  nuovo  ancora in fermentazione e del vino atto a diventare
vino  da  tavola, ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'art. 42,
paragrafo 5, ad esclusione dei prodotti destinati a v.q.p.r.d.;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni  da  stabilirsi,  l'arricchimento  della partita destinata
all'elaborazione di vini spumanti e di vini spumanti di qualita';
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1622/2000  della  Commissione del
24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle
pratiche e dei trattamenti enologici;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.  162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 23 marzo 1965,
recante  "Norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei
mosti, vini e aceti";
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 giugno  1995,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 149 del 21 giugno 1995,
recante   norme   sulle   autorizzazioni   all'aumento   del   titolo
alcolometrico  volumico naturale dei prodotti della vendemmia e sulla
disciplina  del procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento
del   titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  della
vendemmia;
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1998, con il quale e'
stato  adottato  il  regolamento  recante  norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visti  gli  attestati  degli  assessorati regionali all'agricoltura
delle  regioni  Liguria,  Sicilia  e  Toscana  con i quali gli organi
medesimi   hanno   certificato  che  nei  propri  territori  si  sono
verificate,  per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli
ed  hanno  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento che autorizza le
operazioni di arricchimento anzidette;
  Visto  l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della
regione Liguria con i quali gli organi medesimi hanno certificato che
nei  propri  territori  si  sono  verificate,  per la vendemmia 2000,
condizioni  climatiche  sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette,
limitatamente alla provincia di Imperia;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2000-2001 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole:
    della regione Liguria e limitatamente alla provincia di Imperia;
    della regione Sicilia;
    della regione Toscana.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le  modalita'  previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel
limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 14 settembre 2000
                                       Il direttore generale: Petroli