IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernenti la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visti il regolamento CE n. 1263 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, ed il regolamento CE n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999, recante modalita' attuative di dette azioni; Vista la decisione della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo 2000 recante obiettivi al 31 dicembre 2001 per la flotta peschereccia italiana; Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000; Considerato che, nelle more dell'approvazione della legge di finanziamento della misura e' opportuno disciplinare le interruzioni tecniche dell'attivita' al fine di assicurare piu' efficace sostenibilita'; Considerato che il VI piano triennale prevede, tra le altre misure, la determinazione di criteri e modalita' delle interruzioni tecniche, al fine di garantire la riduzione dello sforzo di pesca, nonche' di prevedere misure sociali di accompagnamento; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 28 giugno 2000, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina, con le modalita' specificate negli articoli seguenti, l'attuazione per l'anno 2000, dal 3 luglio al 1o agosto, delle interruzioni tecniche della pesca nei compartimenti marittimi da Crotone a Gallipoli compresi, con l'esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase e Santa Maria di Leuca del compartimento marittimo di Gallipoli, per le navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, allo strascico e/o volante, con l'esclusione della sciabica.