IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernenti la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  recante  il  regolamento  di esecuzione alla predetta legge n.
963/1965;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visto  il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Visti  il  regolamento CE n. 1263 del Consiglio del 21 giugno 1999,
relativo  alle  azioni  strutturali  nel  settore  della pesca, ed il
regolamento  CE  n.  2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999, recante
modalita' attuative di dette azioni;
  Vista  la  decisione  della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo
2000 recante obiettivi al 31 dicembre 2001 per la flotta peschereccia
italiana;
  Visto   il   VI   piano   triennale   2000-2002   della   pesca   e
dell'acquacoltura approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000;
  Considerato  che,  nelle  more  dell'approvazione  della  legge  di
finanziamento  della misura e' opportuno disciplinare le interruzioni
tecniche   dell'attivita'   al   fine  di  assicurare  piu'  efficace
sostenibilita';
  Considerato che il VI piano triennale prevede, tra le altre misure,
la determinazione di criteri e modalita' delle interruzioni tecniche,
al  fine  di garantire la riduzione dello sforzo di pesca, nonche' di
prevedere misure sociali di accompagnamento;
  Sentiti  la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e
il  Comitato  nazionale  per  la  conservazione  e  la gestione delle
risorse  biologiche  del  mare  che, nella seduta del 28 giugno 2000,
hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  disciplina, con le modalita' specificate
negli  articoli  seguenti, l'attuazione per l'anno 2000, dal 3 luglio
al   1o agosto,   delle   interruzioni   tecniche   della  pesca  nei
compartimenti   marittimi   da  Crotone  a  Gallipoli  compresi,  con
l'esclusione  degli uffici marittimi di Castro, Tricase e Santa Maria
di  Leuca  del  compartimento  marittimo  di  Gallipoli,  per le navi
abilitate,  ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41,
allo strascico e/o volante, con l'esclusione della sciabica.