IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato nominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.); VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; VISTA la Legge 12 marzo 1968, n. 411, con la quale l'Ente Zolfi Italiani e' stato soppresso e posto in liquidazione con le modalita' stabilite dalla citata Legge 4 dicembre 1956, n. 1404; VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica in data 12 maggio 1999; VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione dell'Ente Zolfi Italiani sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/56 puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso; VISTI il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi; CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un avanzo finale di liquidazione di L. 8.834.874.213 che, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto ente, e' devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata Legge n. 1404/56, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato; DECRETA Art. 1 la liquidazione del patrimonio dell'Ente Nazionale Zolfi Italiani e' chiusa a tutti gli effetti.