IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di
altri  Enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

   Visto  il  Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato nominato
Ispettorato  Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio
degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

   VISTO  il  Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della Legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
Tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;

   VISTA  la  Legge  12 marzo 1968, n. 411, con la quale l'Ente Zolfi
Italiani  e' stato soppresso e posto in liquidazione con le modalita'
stabilite dalla citata Legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

   VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione
Economica in data 12 maggio 1999;

   VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

   ACCERTATO  che  le  operazioni  di  liquidazione  dell'Ente  Zolfi
Italiani  sono  state  ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della
citata  legge  n. 1404/56 puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del
patrimonio dell'ente stesso;

   VISTI  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione liquidatoria di cui trattasi;

   CONSIDERATO  che  il  bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con  un  avanzo  finale  di  liquidazione  di  L.  8.834.874.213 che,
unitamente   agli   interessi  maturati  e  maturandi  alla  data  di
estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del
Lavoro  ed  intestato  al  predetto  ente,  e'  devoluto allo Stato e
versato al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata Legge n.
1404/56, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato;

                               DECRETA

                               Art. 1

la  liquidazione del patrimonio dell'Ente Nazionale Zolfi Italiani e'
chiusa a tutti gli effetti.