IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA la Legge 4.12.1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione
e  messa  in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti
sotto  qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale;

   VISTO  il  DPR  29.4.77,  con  il quale sono stati individuati, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17.8.74, n. 386,
gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

   VISTO  il  D.M.  29.7.1977,  concernente  la nomina dei Commissari
Liquidatori delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attivita'
Commerciali, per gli Artigiani e per i Coltivatori Diretti;

   VISTO  l'art.  77 della legge 23.12.1978, n. 833, in base al quale
lo  speciale  Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, di
cui  alla  succitata  legge  n. 1404/1956 provvede, alla prosecuzione
della Liquidazione delle gestioni non chiuse;

   VISTO  l'art.  4  del  D.L.  30.4.1981,  n.  168,  convertito  con
modificazioni  nelle  legge  12.6.1981,  n.  331, di cessazione delle
gestioni commissariali alla data del 30.6.1981,

   VISTO   il  D.P.R.  13.6.1988,  n.  396  con  il  quale  l'Ufficio
Liquidazioni  e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari
e per La Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

   VISTO il D.P.R. 28.4.1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma
3,   della   legge   3.4.997,   n.  94,  ha  emanato  il  regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  Tesoro,  del  Bilancio  e  della  Programmazione
Economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato
Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti;

   VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativa  3  febbraio  1993  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni    in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del Tesoro del Bilancio e della programmazione
Economica in data 12 maggio 1999;

   VISTA  la  legge  27.11.1960,  n. 1397, (G.U. n. 293 del 30.11.60)
istitutiva,  della  Federazione  Nazionale  e  delle  Casse  Mutue di
Malattie dei Commercianti;

   VISTI  gli  atti  della gestione liquidatoria della Cassa Mutua di
Malattia per i Commercianti di Pesaro;

   ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono
ultimate  per  cui,  a  norma  dell'art. 13 della legge 4.12.1956, n.
1404,   puo'   dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
dell'Ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

   VISTI  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
liquidazione di cui trattasi;

   CONSIDERATO  che  il  bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con un disavanzo di L. 89.164.737 ripianato con interventi finanziari
a  carico  del  conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex
597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78;

                               DECRETA

                               Art. 1

La  liquidazione del patrimonio della Cassa Mutua di Malattia per gli
Esercenti  Attivita'  Commerciali  di  Pesaro  e'  chiusa a tutti gli
effetti.