IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO VISTA la Legge 4.12.1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; VISTO il DPR 29.4.77, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17.8.74, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; VISTO il D.M. 29.7.1977, concernente la nomina dei Commissari Liquidatori delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attivita' Commerciali, per gli Artigiani e per i Coltivatori Diretti; VISTO l'art. 77 della legge 23.12.1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede, alla prosecuzione della Liquidazione delle gestioni non chiuse; VISTO l'art. 4 del D.L. 30.4.1981, n. 168, convertito con modificazioni nelle legge 12.6.1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30.6.1981, VISTO il D.P.R. 13.6.1988, n. 396 con il quale l'Ufficio Liquidazioni e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari e per La Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.); VISTO il D.P.R. 28.4.1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3.4.997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti; VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativa 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del Tesoro del Bilancio e della programmazione Economica in data 12 maggio 1999; VISTA la legge 27.11.1960, n. 1397, (G.U. n. 293 del 30.11.60) istitutiva, della Federazione Nazionale e delle Casse Mutue di Malattie dei Commercianti; VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa Mutua di Malattia per i Commercianti di Pesaro; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4.12.1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio; VISTI il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi; CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di L. 89.164.737 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78; DECRETA Art. 1 La liquidazione del patrimonio della Cassa Mutua di Malattia per gli Esercenti Attivita' Commerciali di Pesaro e' chiusa a tutti gli effetti.