IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA  la  Legge  4  dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di
altri  Enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

   VISTO  il  D.P.R.  13  giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio
Liquidazioni  e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari
e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

   VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7,
comma  3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  Tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti;

   VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;

   VISTO  il  Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

   VISTA  la  Legge  18  maggio  1989,  n.  183, recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

   VISTO  l'art.  34  della  citata Legge n. 183/1989 che individua i
Consorzi di Terza Categoria tra le gestioni da sopprimere;

   VISTA  la  Legge  16  dicembre  1993, n. 520, recante norme per la
soppressione dei Consorzi Idraulici di Terza Categoria;

   VISTO  l'art.  66  del  Decreto Legge 26 febbraio 1994, n. 134, da
ultimo  reiterato  con  l'art.  3 del Decreto Legge 8 agosto 1996, n.
443,  concernente "Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini  previsti  da disposizioni legislative", che chiarisce che le
statuizioni  di  cui  all'art.  1,  primo periodo, della sopra citata
legge   n.   520   del  1993,  si  intendono  riferite  all'esercizio
finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

   VISTO l'art. 4, comma 3, della Legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale
dispone  che  restano  validi  gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell'art. 3 del citato D.L. 8 agosto 1996, n. 443;

   ACCERTATO   che   le  operazioni  di  liquidazione  del  Consorzio
Idraulico  di  Terza Categoria del Torrente Stura di Lanzo sono state
ultimate,  per  cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/1956, puo'
dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

   VISTI  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione liquidatoria di cui trattasi;

   CONSIDERATO  che  il  bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con   un  avanzo  finale  di  liquidazione  di  L.  264.797.239  che,
unitamente   agli   interessi  maturati  e  maturandi  alla  data  di
estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del
lavoro  ed  intestato  al  predetto  Ente,  e'  devoluto allo Stato e
versato al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata Legge n.
1404/56, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

                               DECRETA

                               Art. 1

La  liquidazione  del  patrimonio  del  Consorzio  Idraulico di Terza
Categoria del Torrente Stura di Lanzo e' chiusa a tutti gli effetti.