IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO VISTA la legge 4.12.1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi, forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; VISTO il D.P.R. 29.4.1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17.8.74, n. 386, gli Enti e le Gestioni di Assistenza di Malattia da sopprimere; VISTO il D.M. 29.7.1977, concernente la nomina dei Commissari Liquidatori delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attivita' Commerciali, per gli Artigiani e per i Coltivatori Diretti; VISTO l'art. 77 della legge 23.12.1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse; VISTO l'art. 1 del D.L. 30.4.1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27.6.1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30.6.1981; VISTO il D.P.R. 13.6.1988, n. 396 con il quale l'Ufficio Liquidazioni e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.); VISTO il D.P.R. 28.4.1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3.4.1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti; VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica in data 12 maggio 1999; VISTA la legge 22.11.1954, n. 1136, istitutiva della Federazione Nazionale e delle Casse Mutue di Malattia per i Coltivatori Diretti; VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa Mutua di Malattia per i Coltivatori Diretti di Ravenna; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4.12.1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio; VISTI il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi; CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di L. 98.012.800 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78; DECRETA art. 1 La liquidazione del patrimonio della Cassa Mutua di Malattia per i Coltivatori Diretti di Ravenna e' chiusa a tutti gli effetti.