IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

   Visto  il  Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  nominato
Ispettorato  Generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);

   Visto  il  Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154  che,  ai  sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/04/1997,
n.94,  ha  emanato  il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;

   Vista  la legge 23 dicembre 1993, n.559, concernente la disciplina
della  soppressione  delle  gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
Amministrazioni dello Stato;

   Considerato  che,  ai sensi della citata legge n. 559/93, e' stata
soppressa   e  posta  in  liquidazione  la  gestione  fuori  bilancio
istituita  nell'ambito  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
culturali denominata "Fondi regionali- II piano annuale" (Impianti di
illuminazione  ed  antifurto  nelle  sale  del  Museo archeologico di
Napoli);

   Vista   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   nell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;

   Accertato  che  le operazioni di liquidazione della gestione fuori
bilancio  innanzi  indicata  sono  state  ultimate  per  cui, a norma
dell'art.  13  della  legge  n.1404/56,  puo'  dichiararsi  chiusa la
liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

   Visti  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione liquidatoria di cui trattasi;

   Considerato  che  il  bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con  un disavanzo di £ 30.879.102 ripianato con interventi finanziari
a  carico  del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14
della  citata  legge  n.1404/56,  acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato;

                               DECRETA

                               Art. 1

   La  liquidazione  del  patrimonio  della  gestione  fuori bilancio
istituita  nell'ambito  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
culturali  denominata  "Fondi regionali - II piano annuale" (Impianti
di  illuminazione  ed  antifurto nelle sale del Museo archeologico di
Napoli) e' chiusa a tutti gli effetti;