IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, capo III, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, della legge citata il quale stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL); Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni intervenute alla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominato testo unico; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma e successive modificazioni e integrazioni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL; Decreta: Art. 1. Persone assicurate 1. E' soggetto all'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico ciascun componente il nucleo familiare che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) abbia un'eta' compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti; per le persone che raggiungono i 65 anni in corso di assicurazione, la stessa mantiene la sua validita' fino alla successiva scadenza annuale del premio; b) svolga in ambito domestico attivita' in via esclusiva e cioe' non svolga altra attivita' che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale; c) svolga, in ambito domestico in via non occasionale, attivita' finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare; d) svolga le suddette attivita' senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito. 2. Ai fini del presente decreto ministeriale, per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale; il nucleo familiare puo' essere costituito anche da una sola persona.