IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  3 dicembre 1999, n. 493, capo III, che istituisce
l'assicurazione   obbligatoria   contro   gli   infortuni  in  ambito
domestico;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 11, comma 1, della legge citata il
quale  stabilisce  che  le modalita' di attuazione delle disposizioni
degli  articoli  da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, sentito il
consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  nazionale  contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro   e  le  malattie  professionali  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno  1965, n. 1124, e successive
modificazioni  e  integrazioni  intervenute  alla  data di entrata in
vigore  della  legge  3 dicembre  1999, n. 493, di seguito denominato
testo unico;
  Vista  la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni,  recante:  "Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla   legalizzazione   e   autenticazione  di  firma  e  successive
modificazioni e integrazioni";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
  Sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Persone assicurate
  1. E' soggetto all'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal
lavoro  svolto  in  ambito  domestico  ciascun  componente  il nucleo
familiare che sia in possesso dei seguenti requisiti:
    a) abbia  un'eta'  compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti; per le
persone  che  raggiungono  i  65  anni  in corso di assicurazione, la
stessa  mantiene  la  sua  validita'  fino  alla  successiva scadenza
annuale del premio;
    b) svolga  in ambito domestico attivita' in via esclusiva e cioe'
non  svolga  altra  attivita'  che comporti l'iscrizione presso forme
obbligatorie di previdenza sociale;
    c) svolga,  in ambito domestico in via non occasionale, attivita'
finalizzate  alla  cura  delle  persone  che costituiscono il proprio
nucleo  familiare  e  dell'ambiente  domestico  ove  dimora lo stesso
nucleo familiare;
    d) svolga le suddette attivita' senza vincolo di subordinazione e
a titolo gratuito.
  2.  Ai fini del presente decreto ministeriale, per nucleo familiare
si  intende  un  insieme  di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela,  affinita',  adozione,  tutela  o  da  vincoli  affettivi,
coabitanti  e aventi la medesima dimora abituale; il nucleo familiare
puo' essere costituito anche da una sola persona.