Con  provvedimento n. 01677 del 13 settembre 2000, l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan
Italia Vita societa' per azioni compagnia italiana di assicurazioni e
riassicurazioni  (in  breve  Gan Italia Vita S.p.a.) con le modifiche
deliberate  in data 27 aprile 2000 dell'assemblea straordinaria degli
azionisti  relative  ai  seguenti articoli: art. 11 (introduzione del
potere  di  convocazione dell'assemblea "anche" ogni qualvolta ne sia
fatta richiesta da almeno due membri del collegio sindacale); art. 22
(introduzione  dell'obbligo  di  riferire  al  collegio sindacale, da
parte  degli  amministratori  a  cui  siano state conferite cariche e
poteri,   anche   in   occasione  delle  riunioni  del  consiglio  di
amministrazione o del comitato esecutivo, sulle operazioni di maggior
rilievo   economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla
societa'  o dalle sue controllate, in particolare sulle operazioni in
potenziale  conflitto  di  interessi;  art.  23  (introduzione  della
possibilita'  di  convocare  il comitato esecutivo, anche da parte di
due  sindaci,  previa  comunicazione  al  presidente del consiglio di
amministrazione); art. 26 (riformulazione dell'articolo in materia di
elezione  e  compenso  del Collegio sindacale: "L'assemblea ordinaria
elegge  il  collegio  sindacale costituito da tre sindaci effettivi e
due supplenti e determina il compenso loro spettante", in luogo della
precedente  espressione:  "L'assemblea  ordinaria  elegge, secondo le
leggi  in  vigore,  il  collegio sindacale, costituito da tre sindaci
effettivi  e  due supplenti e determina il compenso da corrispondersi
ai sindaci effettivi".
    Nuova disciplina in materia di: a) scelta dei membri del collegio
sindacale: requisiti e criteri; b) nomina dei membri e del presidente
del  collegio  sindacale:  modalita';  c) limitazione al cumulo degli
incarichi per i membri del collegio sindacale.
    Soppressione  dell'ex  comma finale: "Il primo collegio sindacale
viene nominato nell'atto costitutivo".