IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione
ed  esecuzione  dell'accordo  fra  l'Italia  e  la  Svizzera relativo
all'imposizione  dei  lavoratori  frontalieri  ed  alla compensazione
finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;
  Visto  l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  12 febbraio  1979,  n. 42 - che sostituisce
l'art.   31  della  convenzione  fra  la  Repubblica  italiana  e  la
Confederazione  svizzera  del  9 marzo  1976  - con il quale e' stato
stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia
di  uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei termini
ivi stabiliti;
  Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia
autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;
                              Decreta:
  I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai
Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni
italiani  di  confine,  a  titolo  di compensazione finanziaria, sono
determinati nel modo seguente:
                               Art. 1.
  I   presenti   criteri   di   ripartizione   si   riferiscono  alla
compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1998 e 1999.