IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
  I MINISTRI DELLE FINANZE E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  l'art.  13  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  come
modificato  dall'art.  1  del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402,
concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;
  Considerato  che  l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti,
stipulato   dall'I.N.P.S.  in  data  29 novembre  1999  in  relazione
all'operazione   di   cartolarizzazione  autorizzata  con  precedente
decreto  del  5 novembre 1999, prevede la possibilita' per l'I.N.P.S.
di  ottenere  un  ulteriore  corrispettivo  da  corrispondersi in via
anticipata  da  parte  della  societa'  di  cartolarizzazione,  e  da
finanziarsi  con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti
contributivi   ceduti,   cui   possono   aggiungersi   altri  crediti
contributivi    da    cedersi    dall'I.N.P.S.   alla   societa'   di
cartolarizzazione   relativamente   ai  quali  viene  corrisposto  un
corrispettivo  suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale,
sempreche' cio' sia stato disposto e disciplinato da uno o piu' nuovi
decreti  interministeriali  emessi  ai  sensi, del comma 2 del citato
art. 13 e cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai
titoli dalle agenzie di rating;
  Ritenuto  che  sussistono  i  presupposti per ottenere un ulteriore
corrispettivo  da corrispondersi in via anticipata, in relazione alla
cessione   gia'   effettuate   che   ad   esso  puo'  aggiungersi  il
corrispettivo   previsto  a  fronte  di  nuove  cessioni  di  crediti
previdenziali della medesima tipologia di quelli individuati all'art.
1  del  proprio  decreto  del  5 novembre  1999,  maturati  nel corso
dell'anno 2000 e che vengono disciplinate da appositi decreti;
  Visti,  in  particolare,  i  commi  2 e 5 del predetto art. 13, che
prevedono  tra  l'altro,  che con uno o piu' decreti del Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, di concerto
con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale,
sono  determinati  le  modalita' di gestione della societa' di cui al
comma  5  del  medesimo  art.  13,  le  caratteristiche dei titoli da
emettersi  o dei prestiti da contrarre ai sensi dello stesso comma 5,
i  termini  e  le  condizioni  della  procedura di vendita dei titoli
ovvero  dei finanziamenti da raccogliersi da parte della societa' per
azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal
proprio  ambito  di  applicazione  i servizi finanziari relativi alla
vendita dei titoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della
legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  come  modificato dall'art. 1 del
decreto-legge    6 settembre    1999,   n.   308,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   5 novembre  1999,  n.  402,  emette,
subordinatamente   al   verificarsi  delle  condizioni  previste  nel
contratto   di  cessione  dei  crediti  stipulato  tra  la  stessa  e
l'I.N.P.S.   in  data  29 novembre  1999,  ulteriori  titoli  le  cui
caratteristiche  sono stabilite con uno o piu' successivi decreti dal
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e  del lavoro e della
previdenza sociale.