IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con I MINISTRI DELLE FINANZE E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.; Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999 in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, prevede la possibilita' per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore corrispettivo da corrispondersi in via anticipata da parte della societa' di cartolarizzazione, e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione relativamente ai quali viene corrisposto un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale, sempreche' cio' sia stato disposto e disciplinato da uno o piu' nuovi decreti interministeriali emessi ai sensi, del comma 2 del citato art. 13 e cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli dalle agenzie di rating; Ritenuto che sussistono i presupposti per ottenere un ulteriore corrispettivo da corrispondersi in via anticipata, in relazione alla cessione gia' effettuate che ad esso puo' aggiungersi il corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni di crediti previdenziali della medesima tipologia di quelli individuati all'art. 1 del proprio decreto del 5 novembre 1999, maturati nel corso dell'anno 2000 e che vengono disciplinate da appositi decreti; Visti, in particolare, i commi 2 e 5 del predetto art. 13, che prevedono tra l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati le modalita' di gestione della societa' di cui al comma 5 del medesimo art. 13, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi dello stesso comma 5, i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari relativi alla vendita dei titoli; Decreta: Art. 1. La societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, emette, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nel contratto di cessione dei crediti stipulato tra la stessa e l'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, ulteriori titoli le cui caratteristiche sono stabilite con uno o piu' successivi decreti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.