IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto   il  regio  decreto  30 settembre  1938,  n.  1652,  recante
disposizioni  sull'ordinamento  didattico  universitario e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visti  i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre
1993,  n.  517,  recanti  il  riordino  della  disciplina  in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  in  data  24 luglio  1996,  adottato  di
concerto con il Ministro della sanita';
  Considerata la necessita' di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del
richiamato  decreto,  che  gli  esami  finali, con valore di esame di
Stato  abilitante  alla  professione,  articolati in due sessioni, si
svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  esami  finali,  con  valore  di esame di Stato abilitante alla
professione,  dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria,
previsti  dal  decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse, relativi
all'anno    accademico    1999-2000,    si   svolgeranno   nei   mesi
di ottobre-novembre  2000 e marzo-aprile 2001. Gli atenei interessati
stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio
degli esami per i singoli diplomi universitari.
  Le  date  fissate  per  gli esami dei singoli corsi sono comunicate
almeno  un  mese  prima al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  -  Servizio  autonomia  universitaria  e
studenti   e   al   Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento  delle
professioni  sanitarie.  A  conclusione  delle  sessioni  d'esame gli
atenei   comunicano   ai  predetti  Ministeri  i  dati  distinti  per
professione  relativi  agli abilitati all'esercizio delle professioni
sanitarie.