IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449,
che consente l'utilizzo del maggior gettito, rispetto alle previsioni
derivanti  dalla  normativa  vigente, accertato in corso di esercizio
per  fronteggiare,  tra  l'altro, improrogabili esigenze connesse con
situazioni di emergenza economico-finanziaria;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di intervenire
sull'accisa  relativa  al  gasolio  usato come carburante per i mezzi
adibiti  al  trasporto  merci  ed alla pesca, al fine di contenere la
diretta  incidenza  che  l'andamento  dei  prezzi  internazionali del
petrolio esercita sui costi inerenti all'attivita' dell'autotrasporto
e  della  pesca;  nonche'  di  prevedere  per quest'ultima interventi
specifici  per  salvaguardare  i  livelli  di  occupazione,  anche in
conseguenza del fermo temporaneo e del fenomeno della mucillagine;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni per fronteggiare anche la crisi dei settori dei
trasporti pubblici, degli autoservizi e del servizio taxi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  e del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  di concerto con il Ministro delle
finanze,  il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con  l'estero,  il Ministro per gli affari regionali ed il
Ministro per le politiche comunitarie;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al
consumo  del  gasolio  per autotrazione, derivante dall'andamento dei
prezzi  internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 settembre 2000
e  fino  al  31  dicembre  2000,  l'aliquota prevista nell'allegato I
annesso  al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n. 504, per il
gasolio  per  autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di
trasporto  merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a
3,5  tonnellate  e'  ridotta  di  lire  100.000  per  mille  litri di
prodotto.
  2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi' ai seguenti
soggetti:
    a)  agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
    b)  alle  imprese  esercenti  autoservizi  di competenza statale,
regionale  e  locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e
successive  modifiche,  e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422;
    c)  ai  titolari  della  licenza  comunale  per  l'esercizio  del
servizio  di  taxi,  come  definito  nell'articolo  2  della legge 15
gennaio   1992,   n.   21,   ai   soggetti   che  esercitano,  previa
autorizzazione  comunale,  il servizio di noleggio con conducente nei
comuni  in  cui  non  e'  istituito  il  servizio  di  taxi,  purche'
autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche, nonche' ai soggetti
autorizzati  alla  conduzione  delle  autovetture  immatricolate  per
l'esercizio  del  servizio  di noleggio con conducente utilizzate per
l'esercizio  del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo
14 della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21.
  3.  Nel  caso  previsto  dal comma 2, lettera c), l'agevolazione e'
concessa entro i seguenti quantitativi:
    a)  litri  18  giornalieri  per  ogni  autovettura circolante nei
comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
    b)  litri  14  giornalieri  per  ogni  autovettura circolante nei
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000
abitanti;
    c)  litri  11  giornalieri  per  ogni  autovettura circolante nei
comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da  pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 gennaio 2001, e'
stabilita  la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma
1,  in  modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo
del  gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  purche'  lo
scostamento   del   medesimo   prezzo   che  risulti  alla  fine  del
quadrimestre,  rispetto  al  prezzo rilevato nella prima settimana di
settembre  2000,  superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno
dell'ammontare  di  tale  riduzione.  Con il medesimo decreto vengono
altresi'  stabilite  le  modalita'  per  la regolazione contabile dei
crediti di imposta.