IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, che consente l'utilizzo del maggior gettito, rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertato in corso di esercizio per fronteggiare, tra l'altro, improrogabili esigenze connesse con situazioni di emergenza economico-finanziaria; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire sull'accisa relativa al gasolio usato come carburante per i mezzi adibiti al trasporto merci ed alla pesca, al fine di contenere la diretta incidenza che l'andamento dei prezzi internazionali del petrolio esercita sui costi inerenti all'attivita' dell'autotrasporto e della pesca; nonche' di prevedere per quest'ultima interventi specifici per salvaguardare i livelli di occupazione, anche in conseguenza del fermo temporaneo e del fenomeno della mucillagine; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare anche la crisi dei settori dei trasporti pubblici, degli autoservizi e del servizio taxi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche comunitarie; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto. 2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi' ai seguenti soggetti: a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; c) ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito nell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non e' istituito il servizio di taxi, purche' autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche, nonche' ai soggetti autorizzati alla conduzione delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21. 3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), l'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi: a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 gennaio 2001, e' stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresi' stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.